Cassazione Civile, Ordinanza n. 34244/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria richiedeva maggiore imposta di registro perché l'acquirente di un fondo agricolo aveva fruito dell'agevolazione per la formazione della piccola proprietà contadina senza aver prodotto, entro il triennio dall'atto di acquisto, il certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante il possesso dei requisiti. La contribuente impugnava l'atto e sia la CTP sia la CTR le davano ragione, valorizzando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto e il certificato successivamente rilasciato, nonché il mancato invio di un avviso bonario. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza regionale; la contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, deducendo la nullità della sentenza per omessa rilevazione della carenza di interesse dell'Agenzia a impugnare, sostenendo che, non essendo stata ancora riscossa l'imposta in misura ordinaria, non vi sarebbe stato interesse a ottenere un pagamento destinato poi a rimborso. In parallelo, l'Agenzia notificava un secondo ricorso per cassazione avverso la stessa sentenza, che la contribuente eccepiva come tardivo.
La decisione
La Corte riunisce i due giudizi perché entrambi diretti contro la stessa sentenza. Dichiarato che il secondo ricorso notificato dall'Agenzia era stato proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione del primo ricorso e che il primo non era stato depositato, la Corte afferma che il secondo atto non era comunque idoneo a superare la scadenza del termine breve e dichiara inammissibile il ricorso principale. Dichiara inoltre inammissibile anche il ricorso incidentale, ritenendo che il motivo sulla pretesa carenza di interesse dell'Amministrazione fosse infondato perché, secondo la disciplina dell'agevolazione invocata, il diritto al rimborso nasce solo dopo il pagamento dell'imposta ordinaria e una domanda di rimborso preventiva non è configurabile. Le spese vengono integralmente compensate per la complessità processuale della vicenda. Quanto al contributo unificato, viene dato atto della sussistenza dei presupposti solo per il ricorso incidentale, non per il principale, trattandosi quest'ultimo di parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
il secondo ricorso per cassazione deve essere notificato entro il termine breve decorrente dalla notificazione del primo atto di impugnazione.
il termine lungo per impugnare resta comunque soggetto alla sua autonoma scadenza; la notificazione non proroga il termine lungo oltre la sua naturale decadenza.
il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori di impugnazione.
il motivo incidentale che denunciava omessa pronuncia sulla carenza di interesse è stato reputato non fondato nella prospettiva prospettata dalla ricorrente incidentale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
invocato come vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
ha condotto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale perché il motivo non superava il consolidato orientamento di legittimità.
art. 5, L. n. 604/1954
quando non sia prodotto il certificato richiesto, sono dovute le normali imposte, fermo restando il diritto al rimborso solo dopo il pagamento e con apposita domanda corredata dal certificato entro il termine previsto.
art. 4, L. n. 604/1954
richiamato per il certificato provvisorio e quello definitivo richiesti ai fini dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina.
citato dalla CTR per valorizzare il principio di affidamento, collaborazione e buona fede del contribuente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte dà atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo solo per il ricorso incidentale; esclude l'applicazione al ricorso principale della parte pubblica.
Massime di principio
- Quando una sentenza venga impugnata con un secondo ricorso per cassazione dopo la notificazione del primo, il secondo atto è ammissibile solo se notificato entro il termine breve decorrente dalla conoscenza legale della decisione; la mancata declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo non consente di eludere la scadenza del termine perentorio.
- La notificazione di un secondo ricorso per cassazione non proroga il termine lungo di impugnazione: l'atto resta soggetto al termine che per primo viene a scadere, e la disciplina dell'art. 156 c.p.c. non può essere invocata per sanare la violazione di un termine perentorio.
- In materia di agevolazioni per la piccola proprietà contadina, il diritto al rimborso dell'imposta ordinaria sorge solo dopo il pagamento: prima del pagamento non è configurabile una vera domanda di rimborso, né può fondarsi su di essa una pretesa carenza di interesse dell'Amministrazione ad agire o resistere.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo che si ponga in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33978/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33980/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33981/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33988/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 33992/2024 del 23/12/2024
- ordinanza_civile · 23 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34020/2024 del 23/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →