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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31838/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a una presunta servitù di veduta creata da opere di sopraelevazione/riempimento del terreno (muro di contenimento e terrazzamento) eseguite dal ricorrente sul confine con la proprietà della Motel Europa. La convenuta (Motel Europa) aveva chiesto la riduzione in pristino o opere idonee a impedire l'affaccio e il risarcimento danni, sostenendo che la quota del terreno era stata innalzata oltre le distanze di legge (art. 905 c.c.) creando una veduta a distanza inferiore a 1,5 m. In primo grado il Tribunale aveva rigettato; in appello la Corte d'Appello di Torino aveva invece accolto le domande della Motel Europa, accertando l'illegittimità della servitù di veduta e disponendo l'eliminazione dell'affaccio e il pagamento di euro 500 a titolo equitativo. Ebrindati ha proposto ricorso per cassazione censurando, tra l'altro, la qualificazione giuridica della situazione in termini di veduta soggetta alle distanze, la valutazione dell'idoneità di due recinzioni metalliche (una arretrata a 1,56 m e una installata sul muro di confine) a impedire l'affaccio, e l'ammissibilità/valore probatorio di fotografie prodotte in sede di appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi 2, 4 e 5 del ricorso (relativi principalmente all'erronea applicazione dell'art. 905 c.c. senza adeguata verifica dello stato dei luoghi e della presenza/altezza delle recinzioni) e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo; il primo motivo è stato assorbito. La sentenza della Corte d'Appello di Torino è stata cassata e il giudizio rinviato alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione perché proceda a una ricostruzione effettiva e precisa dello stato dei luoghi, tenendo conto della presenza di entrambe le recinzioni e dell'altezza della recinzione installata sul muro, per verificare se la fattispecie rientri nell'art. 905, secondo comma, c.c., ovvero se le recinzioni impediscano l'affaccio. La pronuncia di legittimità precisa inoltre che le fotografie prodotte in appello attengono a fatti successivi al primo grado e sono ammissibili ex art. 345, comma 3, c.p.c. (la Corte ha rinviato anche la decisione sulle spese del giudizio di legittimità). In sostanza il provvedimento impugnato (che aveva dato ragione alla Motel Europa) è annullato e la causa torna in appello per nuovo accertamento istruttorio.

Norme richiamate

  • art. 900 c.c.

    Norma che disciplina la servitù di veduta; la sentenza richiama il principio per definire i presupposti della veduta fra fondi confinanti e la necessità di verificare se l'opera realizzata costituisca una 'veduta' soggetta alle regole sulle distanze

  • art. 905 c.c.

    secondo comma: distanza minima di 1,5 metri tra l'apertura della veduta e il fondo vicino

    Regola le distanze per affacci (balconi, sporti, terrazze, lastrici solari e analoghi). La Corte d'Appello aveva ritenuto applicabile il secondo comma anche al terrazzamento senza parapetto; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia applicato la norma senza verificare adeguatamente se gli elementi concreti (presenza/altezza delle recinzioni) impediscano l'affaccio, e dunque senza corretta valutazione della fattispecie concreta

  • art. 907 c.c.

    Richiamato nel contesto delle regole sulle servitù di veduta e delle distanze tra aperture ed aree vicine; la valutazione soggettiva e oggettiva dell'affaccio deve rispettare il sistema normativo delle servitù

  • art. 345 c.p.c.

    art. 345, comma 3, c.p.c. (ammissione di documenti relativi a fatti sopravvenuti successivamente al primo grado)

    La Corte ha ritenuto ammissibili le fotografie prodotte in appello in quanto attengono a fatti sopravvenuti (installazione di una rete) e quindi rientrano nella possibilità prevista dall'art. 345 c.p.c., comma 3; d'altra parte la Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo che lamentava omissione di pronuncia rispetto a eccezione di inammissibilità, perché la prova riguardava fatti successivi e fu oggetto di contraddittorio in appello

  • art. 23, comma 8-bis, D.L. n. 137/2020 e art. 7, D.L. n. 105/2021

    Richiamate per giustificare la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale (disciplinano modalità procedurali e trattazione in camera di consiglio in particolari circostanze); non incidono sul merito della valutazione delle distanze e delle recinzioni

  • Giurisprudenza citata (Cass. n. 6576/2005; Sez. 5, Sent. n. 23851/2019)

    La sentenza richiama principio secondo cui per alcune fattispecie l'esistenza di un parapetto è rilevante per configurare la tipologia di affaccio soggetta alle distanze (Cass. 6576/2005) e richiama principi sul vizio di interpretazione e di falsa applicazione della legge (Sent. n. 23851/2019) relativi al controllo di legittimità sulla ricognizione della fattispecie astratta e sulla sua sussunzione

Massime di principio

  • Per ritenere configurata una servitù di veduta soggetta alle distanze di cui all'art. 905 c.c. occorre verificare concretamente se l'opera consenta un 'affaccio' assimilabile a balconi, terrazze o sporti: non è sufficiente la sola sopraelevazione del terreno senza una valutazione dello stato dei luoghi e degli ostacoli effettivi all'affaccio
  • Le barriere o recinzioni (parapetti, reti, recinzioni metalliche) possono impedire la veduta se, per posizione, altezza e consistenza, rendono oggettivamente difficile o impossibile il comodo e sicuro affaccio: la loro esistenza, natura e altezza devono essere verificate nel merito con accertamento istruttorio
  • Documenti o fotografie relativi a fatti sopravvenuti dopo il primo grado possono essere ammessi in appello ex art. 345, comma 3, c.p.c.; la loro ammissione richiede tuttavia che il giudice motivi la loro rilevanza e ammissibilità nell'ambito del contraddittorio
  • Motivazioni contraddittorie riguardo alla presenza o rimozione di misure impeditrici (es. prima recinzione presente o rimossa) possono travolgere la decisione di merito e portare alla cassazione per insufficiente o contraddittoria motivazione
  • In casi di dubbio sulla qualificazione della fattispecie (se l'elemento concreto rientri nell'ambito dell'art. 905, comma 2), il giudice di rinvio deve procedere a un accertamento puntuale e documentato dello stato dei luoghi, comprensivo di misure e rilievi sull'altezza e posizione delle recinzioni o altri ostacoli all'affaccio
  • La mera realizzazione di un terrazzamento non determina automaticamente l'obbligo di riduzione in pristino: è necessario dimostrare che, nonostante eventuali recinzioni o parapetti, l'affaccio è agevole e sicuro e quindi in violazione delle distanze previste

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