Cassazione Penale, Sentenza n. 35326/2024 del 20/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Caltanissetta che aveva applicato a Petrucci la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa e di ricoprire uffici direttivi per 6 mesi, sulla base della riqualificazione di talune condotte nel reato ex art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000. I motivi di gravame erano: (1) violazione del principio del ne bis in idem cautelare, per presunta duplicazione di procedimenti relativi alle stesse operazioni di compensazione già oggetto di azione penale in altre sedi; (2) carenza delle esigenze cautelari e travisamento dei fatti, in particolare perché il Petrucci avrebbe svolto il ruolo di legale rappresentante della B.M. Servizi S.r.l. solo per circa cinque mesi, essere incensurato e non ricoprire più cariche societarie, ragioni che escluderebbero il concreto pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al ne bis in idem, la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale del Riesame secondo cui non sussiste identità di fatto richiamandosi al principio che l'identità richiede coincidenza di tempo, luogo e persone: le compensazioni contestate in altre procure riguardavano operazioni e beneficiari diversi rispetto ai fatti nisseni, pertanto non opera la causa di non punibilità cautelare. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del Tribunale che ha considerato la gravità delle condotte e il coinvolgimento dell'indagato in altri procedimenti come indice di inclinazione a delinquere, sicché la misura interdittiva è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 38-bis d.lgs. n. 81 del 2015
art. 38-bis d.lgs. n. 81/2015
Riconosciuta dal G.I.P. la configurabilità di fattispecie contravvenzionali ex art. 38-bis per alcune condotte; trattandosi di contravvenzione, per tali capi non era stata richiesta alcuna misura cautelare
art. 10‑quater d.lgs. n. 74 del 2000
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
Il Tribunale del Riesame ha riqualificato talune condotte nel reato previsto da questo articolo e ha applicato la misura interdittiva in relazione a tali contestazioni; la Cassazione non ha rilevato vizi nella riqualificazione
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
principio del ne bis in idem (cautelare)
La Corte ha ribadito che il principio opera anche in sede cautelare ma solo quando sussista identità di fatto, intesa come coincidenza di tempo, luogo e persone; la mera sovrapposizione parziale di soggetti coinvolti non è sufficiente a configurare il ne bis in idem
Massime di principio
- Il principio del ne bis in idem richiede identità di fatto nelle condizioni di tempo, luogo e persone: procedimenti su operazioni diverse o a vantaggio di beneficiari differenti non configurano di per sé il ne bis in idem cautelare
- La parziale coincidenza soggettiva tra indagati non è determinante: è necessaria una corrispondenza oggettiva delle condotte contestate
- La riqualificazione giuridica dei fatti (es. in reati tributari diversi) è rimessa al giudice del merito e la Cassazione verifica solo la correttezza giuridica e la non manifesta illogicità della motivazione
- Per impugnare misure cautelari in cassazione occorre denunciare violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non è sufficiente proporre una diversa valutazione di merito
- La durata limitata di un incarico o lo stato di incensurato non escludono automaticamente esigenze cautelari: il giudice valuta la gravità degli indizi e il coinvolgimento in altri procedimenti come elementi per la misura
- In situazioni simili, per ottenere l'annullamento di una misura cautelare è utile documentare specificamente la coincidenza oggettiva dei fatti con altri procedimenti (tempo, luogo, identità delle operazioni e dei beneficiari) o dimostrare la manifesta illogicità della valutazione delle esigenze cautelari
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