Cassazione Penale, Ordinanza n. 31647/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi relativi alla dosimetria della pena e al diniego delle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva fornito motivazione adeguata e conforme ai principi di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa dell'imputata ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia del 28 novembre 2024 limitatamente al trattamento sanzionatorio, lamentando erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis c.p. In sostanza, si contestava la misura della pena irrogata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione rileva però che i motivi erano generici, non confrontati con la decisione impugnata e sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena e sulla personalità dell'imputata, già valorizzata dai giudici di appello in ragione dei plurimi precedenti penali anche specifici e del disvalore non minimo del fatto.
Norme richiamate
richiamato come parametro per censurare il trattamento sanzionatorio in concreto, ma la censura è stata ritenuta generica e non idonea a superare la motivazione di merito.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato evidenziando elementi ostativi di preponderante rilevanza; non occorre confutare puntualmente ogni deduzione difensiva e i precedenti penali possono da soli sorreggere il diniego.
base normativa implicita della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura che, sotto forma di vizio di motivazione o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena quando la determinazione sanzionatoria non sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui elementi di preponderante rilevanza ostativi alla concessione, anche valorizzando i precedenti penali dell'imputato e il giudizio negativo sulla personalità.
- La motivazione sulla dosimetria della pena è sufficiente se dà conto dei criteri concretamente valorizzati dal giudice di merito, senza necessità di rispondere analiticamente a ogni singola deduzione difensiva.
- In cassazione non sono proponibili doglianze meramente generiche o aspecifiche, prive di effettivo confronto con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31543/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31544/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31546/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31547/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31549/2025 del 22/09/2025
- ordinanza_penale · 22 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 31551/2025 del 22/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →