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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19196/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (indagati)

La controversia

La persona offesa aveva proposto opposizione alla richiesta di archiviazione in un procedimento nel quale erano coinvolti più indagati. Il GIP del Tribunale di Sondrio aveva rigettato l'opposizione all'archiviazione. Contro tale ordinanza il difensore della persona offesa ha proposto ricorso per cassazione articolando molte censure: mancata comunicazione della richiesta di archiviazione a una compagnia assicurativa; omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale; confusione tra giudice competente a decidere sull'opposizione e ufficio presso cui depositarla; erronea applicazione delle regole sul deposito telematico e sull'art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 150/2022; erronea affermazione del mancato deposito presso la Procura nonostante i tentativi di invio respinti; erronea qualificazione del termine per proporre opposizione come perentorio; motivazione apparente sul prevedibile esito assolutorio e sul mancato esame della documentazione prodotta; mancata considerazione che la truffa può arrecare anche un pregiudizio non patrimoniale; errata ricostruzione dei rapporti tra il defunto e i soggetti che chiedevano il risarcimento del danno morale; motivazione apparente anche sull'esclusione della responsabilità di uno degli indagati per diffamazione e favoreggiamento.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che l'ordinanza di archiviazione resa dal GIP all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è impugnabile per cassazione, perché non affetta da abnormità strutturale o funzionale. Ha richiamato il sistema dell'art. 410-bis c.p.p., secondo cui, nei soli casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, è ammesso reclamo al tribunale in composizione monocratica, con provvedimento non impugnabile; pertanto, l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile l'opposizione è reclamabile solo nei casi di nullità attinenti al contraddittorio. Poiché il ricorso non deduceva una violazione del contraddittorio in danno del ricorrente, ma al più di altra parte, la Corte ha rilevato la carenza di interesse e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    le censure articolate dal ricorrente sono state ritenute non idonee a superare il limite di impugnabilità dell'ordinanza di archiviazione; il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile.

  • art. 698 c.p.p.

    richiamato tra le norme asseritamente violate nella prima doglianza, ma senza incidenza sulla decisione di inammissibilità.

  • art. 178 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente come norma processuale violata per asserita mancata comunicazione, ma non ritenuto decisivo.

  • art. 24-bis c.p.p.

    richiamato nella doglianza sull'eccezione di incompetenza territoriale, senza rilievo decisivo nella definizione del ricorso.

  • art. 126 disp. att. c.p.p.

    richiamato per distinguere tra giudice competente e ufficio deputato al deposito dell'opposizione; la questione non ha inciso sull'esito.

  • art. 185 c.p.p.

    richiamato in relazione al deposito dell'opposizione; non ha mutato la conclusione sulla non impugnabilità.

  • decreto 29.12.2023 n. 217

    richiamato in relazione alla disciplina del processo telematico, ritenuta dal ricorrente erroneamente applicata dal GIP.

  • art. 87, comma 6-bis, d.lgs. n. 150/2022

    richiamato per il tema del deposito tramite portale del processo penale; la doglianza è stata assorbita dall'inammissibilità.

  • art. 408 c.p.p.

    richiamato per contestare la perentorietà del termine per l'opposizione all'archiviazione, ma la censura non ha superato il difetto di impugnabilità.

  • art. 640 c.p.

    richiamato nella censura relativa alla truffa; la Corte non è entrata nel merito della configurabilità del reato.

  • art. 410-bis c.p.p.

    costituisce la base del ragionamento decisorio: l'ordinanza di archiviazione è nulla solo per violazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, c.p.p., e nei soli casi di nullità è ammesso reclamo al tribunale monocratico; l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile l'opposizione non è ricorribile per cassazione.

  • art. 127 c.p.p.

    individuato quale parametro delle nullità rilevanti ex art. 410-bis, limitate all'inosservanza delle regole sulla citazione e sull'intervento delle parti in camera di consiglio.

  • art. 591 c.p.p.

    richiamato per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso proposto contro un provvedimento non ricorribile.

  • art. 610 c.p.p.

    richiamato per affermare che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano.

  • art. 410-bis c.p.p.

    richiamato indirettamente nel sistema delle nullità e del reclamo contro l'archiviazione.

Massime di principio

  • L'ordinanza di archiviazione pronunciata dal GIP all'esito del rigetto dell'opposizione della persona offesa non è, di regola, ricorribile per cassazione, salvo i casi di abnormità strutturale o funzionale che qui sono stati esclusi.
  • Dopo la riforma dell'art. 410-bis c.p.p., il rimedio avverso l'ordinanza di archiviazione è il reclamo al tribunale in composizione monocratica, ma solo nei casi di nullità tassativamente collegati alla violazione delle regole sul contraddittorio.
  • La nullità rilevante ai fini del reclamo ex art. 410-bis c.p.p. è circoscritta all'inosservanza delle norme sulla citazione e sull'intervento delle parti in camera di consiglio; doglianze diverse non consentono l'accesso al reclamo né al ricorso per cassazione.
  • Se il ricorso non deduce una lesione del contraddittorio in danno del soggetto che ricorre, manca l'interesse a far valere vizi processuali riferiti ad altre parti.
  • Le censure che investono il merito della decisione del GIP sull'archiviazione o sull'opposizione non possono superare il limite di impugnabilità del provvedimento quando questo rientri nel regime speciale dell'art. 410-bis c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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