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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14879/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Il fallimento di una società cooperativa aveva promosso azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. contro la precedente amministratrice, chiedendone il risarcimento dei danni arrecati alla società e ai creditori. Il Tribunale aveva dichiarato la contumacia della convenuta, ordinando la rinnovazione della citazione dopo una notifica ritenuta invalida, e aveva poi accolto la domanda condannandola al pagamento di una somma molto elevata. In appello, la convenuta aveva dedotto principalmente l’invalidità/inesistenza della notifica dell’atto introduttivo e della successiva rinnovazione, sostenendo che la sua contumacia fosse involontaria e che, quindi, non potesse applicarsi il termine breve di cui all’art. 327, comma 2, c.p.c.; aveva inoltre contestato la decorrenza del termine per impugnare dalla notificazione dell’atto di pignoramento e della sentenza in forma esecutiva. La Corte d’appello ha dichiarato l’appello inammissibile per tardività. In cassazione la ricorrente ha articolato sei motivi, tutti incentrati sulla regolarità delle notifiche, sulla legittimità della dichiarazione di contumacia e sulla corretta individuazione del termine per proporre appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il sesto motivo, ritenendo infondate le censure sulla dedotta inesistenza o invalidità della notificazione della citazione e sulla contestazione della contumacia. Ha affermato che la notifica iniziale ex art. 140 c.p.c. era nulla e non inesistente, sicché era corretta la rinnovazione disposta ex art. 291 c.p.c.; ha inoltre ritenuto regolare la successiva notifica ex art. 143 c.p.c. dopo infruttuose ricerche dell’ufficiale giudiziario. Di conseguenza ha escluso la configurabilità di una contumacia involontaria e ha confermato l’inapplicabilità del termine lungo di cui all’art. 327, comma 2, c.p.c., con conseguente tardività dell’appello. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 146 l.fall.

    norma fondante l’azione di responsabilità proposta dal fallimento contro l’ex amministratrice per i danni cagionati alla società e ai creditori

  • art. 140 c.p.c.

    la notificazione effettuata con tale modalità richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti; la mancata ricezione della raccomandata informativa non determina inesistenza, ma nullità della notifica, salvo sanatoria se la raccomandata è comunque ricevuta

  • art. 291 c.p.c.

    in presenza di notifica nulla dell’atto introduttivo, il giudice può disporne la rinnovazione

  • art. 143 c.p.c.

    la notifica agli irreperibili è legittima quando l’ufficiale giudiziario, all’ultima residenza nota, compia ricerche adeguate e infruttuose e ne dia atto nella relata

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    non si applica quando la parte sia stata consapevolmente contumace; il termine breve/agevolato invocato dalla ricorrente non opera in assenza di contumacia involontaria

  • art. 325 c.p.c.

    la ricorrente ne contestava l’applicazione, ma la Corte ha escluso che la notifica successiva potesse far decorrere un termine breve diverso da quello ritenuto applicabile dal giudice di merito

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l’omessa pronuncia su specifiche doglianze processuali, ma la Corte ha chiarito che il mancato esame di questioni puramente processuali non integra di per sé omessa pronuncia

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione del materiale probatorio e documentale

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato in tema di nullità della notificazione

  • art. 164 c.p.c.

    richiamato in relazione ai vizi della citazione e della vocatio in ius

  • art. 171 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolarità del contraddittorio e delle attività successive alla costituzione

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso connessi al rito e alla gestione della causa

  • art. 292 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alle notifiche nel processo contumaciale

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulle notificazioni personali

  • artt. 101 c.p.c. e 111 Cost.

    richiamati come parametri del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 24 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del diritto di difesa

  • art. 3 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale di uguaglianza e ragionevolezza

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notifica è sanata se il destinatario riceve comunque la raccomandata di conferma del deposito

  • art. 8, comma 2, L. 890/1982

    richiamato in relazione al perfezionamento della notificazione a mezzo posta e alla ricezione degli avvisi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • La notificazione eseguita nelle forme dell’art. 140 c.p.c. è nulla, e non inesistente, quando manchi il perfezionamento di uno degli adempimenti previsti o la raccomandata informativa non giunga a destinazione; in tale ipotesi il giudice può disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.
  • L’inesistenza della notificazione ricorre solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell’atto notificatorio; ogni difformità dal modello legale che conservi riconoscibilità dell’attività va ricondotta alla nullità.
  • La notifica ex art. 143 c.p.c. è valida se l’ufficiale giudiziario compie, all’ultima residenza nota, ricerche effettive e adeguate e ne dà atto nella relata; tali attestazioni fanno fede fino a querela di falso per quanto percepito direttamente dal pubblico ufficiale.
  • Il mancato esame di questioni puramente processuali non integra automaticamente omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; il vizio va dedotto, se del caso, come violazione di legge o nullità della decisione.
  • Quando la parte è ritualmente evocata o comunque risulta destinataria di una notificazione valida secondo il modello legale, non può qualificarsi come contumace involontaria; di conseguenza non opera la disciplina favorevole sull’impugnazione tardiva prevista per il contumace inconsapevole.
  • Ai fini della tempestività dell’impugnazione, la decorrenza del termine breve o lungo dipende dalla validità e dal perfezionamento delle notificazioni rilevanti nel caso concreto, non da successive notifiche di atti esecutivi se la parte era già stata ritualmente posta in grado di partecipare al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàLitisconsorzio necessario

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