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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31810/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 17/12/2024 che aveva dichiarato la nullità degli atti e disposto la restituzione degli stessi al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna, per difetto di notifica al difensore di fiducia (Poerio Francesco, indicato erroneamente come Russo Francesco). Il Procuratore contestava l'ordinanza per abnormità, sostenendo che, essendosi già determinata la revoca del decreto penale con l'introduzione del giudizio di opposizione, il giudice del dibattimento avrebbe dovuto provvedere direttamente alla rinnovazione della notificazione e non restituire gli atti al pubblico ministero, con indebita regressione del procedimento.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha affermato il principio secondo cui, in caso di nullità della notificazione dell'atto introduttivo (decreto di citazione), il giudice del dibattimento deve disporre egli stesso la rinnovazione della notificazione ai sensi degli artt. 484 bis comma 2, 420 quater comma 1 e 420 comma 2 c.p.p. (e rilevando anche il contenuto dell'art. 143 disp. att. c.p.p.), e non può restituire gli atti al pubblico ministero disponendone la rinnovazione da parte di quest'ultimo, salvo il caso in cui sia il pubblico ministero ad aver omesso l'attività di notificazione. La trasmissione degli atti al PM con conseguente regressione del processo è stata ritenuta abnorme. Pertanto l'impugnato provvedimento è stato annullato senza rinvio ai sensi dell'art. 620 comma 1 lett. d) c.p.p., con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per il prosieguo.

Norme richiamate

  • Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023 (Pmt, Rv. 285213 - 02)

    Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023

    Distinzione fra giudice di pace (per il quale la trasmissione degli atti al PM per la rinnovazione può non essere abnorme) e giudice del dibattimento (per il quale la trasmissione agli uffici del PM per la rinnovazione è abnorme se impone la regressione del processo).

  • Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002 (Manca, Rv. 221999 - 01)

    Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002

    Principio consolidato che il giudice del dibattimento, in caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine di cui all'art. 552 comma 3 c.p.p., deve provvedere egli stesso alla rinnovazione della notificazione; la restituzione degli atti al PM per tale scopo è abnorme.

  • art. 484 bis comma 2 c.p.p.

    art. 484 bis comma 2 c.p.p.

    Predisposizione normativa che implica il dovere del giudice di disporre la rinnovazione degli atti di cui dichiara la nullità nell'ambito del dibattimento.

  • art. 420 quater comma 1 c.p.p.

    art. 420 quater comma 1 c.p.p.

    Richiamo procedurale usato per collegare le norme riguardanti la rinnovazione delle notificazioni da parte del giudice del dibattimento.

  • art. 420 comma 2 c.p.p.

    Stabilisce che l'ordine di rinnovazione delle notificazioni è rivolto alla cancelleria del giudice (e non al PM), confermando il ruolo del giudice del dibattimento nella rimessione in termini pratici.

  • art. 143 disp. att. c.p.p.

    art. 143 disposizioni attuative codice di procedura penale

    Prevede la possibilità, già in fase pre-dibattimentale, che il presidente disponga la rinnovazione della citazione o della notificazione; rafforza l'interpretazione secondo cui il giudice è competente a curare la rinnovazione anche in dibattimento.

  • art. 552 comma 3 c.p.p.

    Riferimento al termine per la comparizione; la sua inosservanza integra un diverso tipo di nullità che comunque richiede intervento del giudice per la rinnovazione della notificazione.

  • art. 553 c.p.p.

    Prevede il caso in cui la restituzione degli atti al pubblico ministero sia giustificata: quando è l'ufficio del PM ad aver omesso l'attività di notificazione, il ritorno degli atti al PM può essere necessario perché quest'ultimo espleti l'attività mancante senza che ciò comporti la dichiarazione di nullità del decreto di citazione.

  • art. 2, n. 1, legge 16/02/1987 n. 81

    art. 2, n. 1, legge 16/02/1987 n. 81

    Principio di semplificazione del processo che giustifica l'assegnazione al giudice del dibattimento del compito di rinnovare le notificazioni per evitare inutili regressioni procedurali e ritardi, in coerenza con l'art. 111 Cost. sulla ragionevole durata del processo.

  • art. 620 comma 1 lett. d) c.p.p.

    art. 620 comma 1 lett. d) c.p.p.

    Norma che consente l'annullamento senza rinvio di provvedimenti giudiziari per vizi quali l'abnormità; applicata per annullare l'ordinanza impugnata senza rinvio.

Massime di principio

  • Quando in dibattimento si accerta la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, il giudice del dibattimento deve provvedere direttamente alla rinnovazione della notificazione (ordine alla propria cancelleria) e non restituire gli atti al pubblico ministero, salvo che sia il PM stesso ad aver omesso l'attività di notificazione.
  • La restituzione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione è configurabile come misura abnorme se determina una indebita regressione del processo e impedisce il normale prosieguo dibattimentale.
  • Se il pubblico ministero ha effettivamente omesso l'attività di notificazione, la trasmissione agli uffici del PM può essere giustificata per consentire l'espletamento dell'attività mancante, senza che ciò implichi necessariamente la dichiarazione di nullità del decreto di citazione.
  • La distinzione tra nullità del decreto di citazione e nullità della notificazione o dell'inosservanza del termine per comparire è rilevante: nel secondo caso l'intervento utile è la rinnovazione disposta dal giudice, non la regressione del procedimento.
  • L'annullamento senza rinvio è lo strumento corretto per eliminare provvedimenti abnormi che illegittimamente impongono la regressione del processo (art. 620 c.p.p.).
  • Nelle decisioni pratiche, va sempre bilanciato il rispetto delle garanzie processuali con il principio di ragionevole durata del processo; misure che comportano ritardi ingiustificati sono da evitare.

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