Cassazione Penale, Sentenza n. 16809/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della declaratoria di inammissibilità dell'appello per presunta tardività: questioni relative al computo dei termini per la proposizione dell'appello dopo sentenza abbreviata (artt. 582, 583, 585 c.p.p.), all'applicazione della sospensione dei termini per emergenza COVID (art. 83 D.L. 18/2020 e art. 36 D.L. 23/2020) e alla validità della spedizione dell'appello a mezzo raccomandata inviata tramite operatore postale privato (Sail Post).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato inammissibile l'appello. Ha ritenuto tempestiva la spedizione della raccomandata A/R il 12/06/2020 (rileva la data di spedizione ai sensi dell'art. 583 c.p.p.), ha applicato il principio per cui il dies a quo decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza (art. 585 co.2 e art. 172 co.4 c.p.p.), ha computato correttamente la sospensione per COVID e ha disposto la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro per celebrare il giudizio di appello.
Norme richiamate
art. 583 cod. proc. pen.
Introduce l'effetto anticipatorio della raccomandata/telegramma: l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione; applicabile anche alla raccomandata inoltrata tramite operatori postali privati autorizzati.
art. 585, co. 2, lett. c) cod. proc. pen.
Fissa il dies a quo per i termini di impugnazione rispetto alla scadenza del termine per il deposito della sentenza; va interpretato insieme al principio generale del computo dei termini.
art. 172, co. 4, cod. proc. pen.
Principio secondo cui il dies a quo non si computa nel termine: il termine per l'impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza.
art. 83 D.L. 18/2020
Sospende dal 9/3/2020 al 15/4/2020 (poi prorogato) il decorso dei termini procedurali, con effetto di differimento dell'inizio o della prosecuzione dei termini; va tenuta in conto nel calcolo dei giorni utili per impugnare.
art. 36 D.L. 23/2020
Proroga la sospensione disposta dall'art. 83 D.L. 18/2020 fino a specifica data (utilizzata per estendere il periodo di sospensione nella fattispecie).
art. 4 D.Lgs. 22/07/1999 n. 261
Disciplina la riserva di taluni servizi al gestore del servizio universale; la giurisprudenza di legittimità interpreta comunque ammissibile l'uso di operatori postali privati autorizzati per la spedizione di raccomandate ai fini dell'art. 583 c.p.p.
art. 591 cod. proc. pen.
Norma citata nella decisione impugnata in relazione alle pronunce sulle impugnazioni (la Corte d'Appello aveva fatto riferimento a questa disposizione per la declaratoria di inammissibilità).
Massime di principio
- La data rilevante per la tempestività dell'impugnazione spedita tramite raccomandata è la data di spedizione (effetto anticipatorio ex art. 583 c.p.p.), anche se la raccomandata è inviata tramite operatore privato autorizzato.
- Il dies a quo per il termine d'impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza (art. 585 co.2 combinato con art. 172 co.4 c.p.p.), quindi il giorno di scadenza non va computato.
- In presenza di sospensione dei termini (es. norme emergenziali COVID), bisogna computare separatamente i giorni già decorso prima della sospensione e i giorni residui da far decorrere dopo la sospensione: la sospensione non annulla i giorni già decorso ma differisce il prosieguo del computo.
- La data di pervenimento dell'atto presso l'ufficio giudiziario è irrilevante quando è operante l'effetto anticipatorio della spedizione: rileva la spedizione entro l'ultimo giorno utile.
- In caso di errata declaratoria di inammissibilità per calcolo dei termini, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la trasmissione degli atti per la celebrazione del giudizio di merito.
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