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Sentenza

Sentenza del 11/06/2024 n. 16243 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia aveva emesso due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2010 e 2011, recuperando ai fini Irpef, Iva e Irap ricavi da cessioni di materiale ferroso alla Sidercomm Sud Srl. Contestava alla CTR di avere richiesto all’Ufficio ulteriori prove, in particolare dei pagamenti, benché il contribuente non avesse presentato la dichiarazione dei redditi e fossero state prodotte ricevute recanti i suoi dati identificativi, quantità e tipologia del materiale, compenso e firma. Deduceva inoltre omessa pronuncia su elementi della pretesa; il contribuente aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello e resistito in Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile e accolto il primo motivo dell’Agenzia, ritenendo che, in caso di omessa dichiarazione, l’Ufficio possa fondare l’accertamento induttivo sui dati e sulle notizie comunque acquisiti, anche mediante presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; una volta forniti elementi idonei a sostenere la pretesa, spetta al contribuente offrire prova contraria. La CTR ha quindi errato nel pretendere anche la prova dell’effettivo pagamento del prezzo. Il secondo motivo, relativo all’omessa pronuncia, è stato dichiarato assorbito. La sentenza della CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, che aveva respinto l’appello dell’Ufficio dopo l’accoglimento dei ricorsi del contribuente da parte della CTP di Foggia, è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla debenza delle imposte.

Norme richiamate

  • Art. 41 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. citato -, la presenza delle quali determina un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito (risultante dalla somma algebrica di costi e ricavi) non è stato prodotto o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio.

    Se il contribuente omette la dichiarazione, l’Amministrazione può determinare induttivamente il reddito sulla base di qualsiasi elemento probatorio, anche di presunzioni semplici prive dei requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza. Gli elementi posti a fondamento dell’accertamento spostano sul contribuente l’onere di dimostrare che il reddito non è stato prodotto o è inferiore a quello accertato.

  • Art. 38, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, il potere - dovere dell'Amministrazione è disciplinato non già dell'art. 39, bensì dall'art. 41 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai sensi del quale, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, l'Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente medesimo; a tal fine, esso può utilizzare qualsiasi elemento probatorio e può fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici - cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 38, comma 3, del D.P.R. citato.

    La Corte richiama i requisiti di gravità, precisione e concordanza per chiarire che, nell’accertamento conseguente all’omessa dichiarazione disciplinato dall’art. 41, possono essere utilizzate anche presunzioni che ne sono prive.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile

    La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo proposto ai sensi di questa disposizione perché denunciava un errore nell’interpretazione e applicazione delle norme sull’accertamento e sull’onere della prova, non una richiesta di rivalutazione dei fatti o delle prove.

  • Art. 360, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile

    È la disposizione indicata dall’Agenzia per il motivo di ricorso relativo alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c.; tale motivo è rimasto assorbito dopo l’accoglimento del primo.

  • Art. 112 del codice di procedura civile

    La norma è stata invocata per denunciare l’omessa pronuncia della CTR sugli elementi posti dall’Ufficio a fondamento della pretesa. La Cassazione non ha esaminato nel merito tale censura, dichiarandola assorbita.

Massime di principio

  • Quando manca la dichiarazione dei redditi, l’accertamento può essere induttivo e fondarsi sui dati e sulle notizie comunque acquisiti dall’Amministrazione; non è necessario che ogni elemento presuntivo soddisfi i requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
  • Documenti che identificano il contribuente e riportano operazioni, quantità, compensi e sottoscrizione possono costituire elementi idonei a fondare la pretesa. In tale situazione non può essere automaticamente imposto all’Ufficio un ulteriore onere di provare anche il pagamento: spetta al contribuente fornire elementi contrari.
  • La pronuncia di cassazione con rinvio non definisce in via definitiva l’esistenza o l’importo del debito tributario: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando il corretto riparto dell’onere della prova.

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