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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07686/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La vicenda nasce da una controversia in materia di locazione. In primo grado era stata resa una decisione sulla lite; successivamente la parte soccombente aveva proposto appello, dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello. Contro tale decisione era stato poi proposto ricorso per revocazione, che la Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissibile perché fondato, secondo il giudice territoriale, su dedotti errori di diritto e non su errori di fatto revocatori. Avverso la sentenza di appello che aveva definito inammissibile la revocazione, la parte privata ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: (1) omessa indicazione delle norme poste a base degli errori denunciati; (2) erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenuto non applicabile al rito locatizio ex art. 447-bis c.p.c.; (3) errata qualificazione del rilievo sulla specificità come errore di fatto anziché di diritto; (4) erroneo riconoscimento, nel verbale ex art. 429 c.p.c., della pronuncia di una sentenza mai depositata; (5) omesso rilievo della nullità della costituzione della controparte in appello per procura cartacea ritenuta nulla; (6) erronea ammissione della costituzione telematica della controparte con procura cartacea senza attestazione di conformità; (7) erronea condanna alle spese anche ai sensi del D.M. n. 55/2014. La ricorrente ha anche depositato una memoria, ma la Corte ha rilevato che essa era irrituale perché la parte non risultava più iscritta all'albo dei difensori ammessi al patrocinio dinanzi alla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, secondo, quinto e settimo motivo, ritenendo che le doglianze fossero rivolte a presunti errori di diritto, a omissioni prive di rilievo revocatorio, o formulate in modo incomprensibile e quindi non idonee a censurare una specifica ratio decidendi. Ha ritenuto infondati il terzo e il sesto motivo: il terzo perché la censura investiva, in realtà, una valutazione di diritto sulla specificità dell'impugnazione e non un errore di fatto; il sesto perché l'art. 83 c.p.c. consente la trasmissione telematica della procura cartacea senza necessità di una ulteriore attestazione di conformità all'originale. Il quarto e il quinto motivo, esaminati insieme, sono stati dichiarati inammissibili per genericità e mancanza di riferibilità a una ratio decidendi specifica. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese, ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte osserva che il richiamo o meno a questa norma non era decisivo, poiché la declaratoria di inammissibilità dell'appello dipendeva comunque dalla ritenuta aspecificità dei motivi di impugnazione.

  • art. 434 c.p.c.

    Il mancato richiamo a questa norma, in rapporto al rito di cui all'art. 447-bis c.p.c., è stato considerato un errore innocuo, privo di incidenza sulla decisione.

  • art. 447-bis c.p.c.

    È richiamato in relazione al rito applicabile alla controversia locatizia; la Corte esclude che l'eventuale mancato richiamo dell'art. 434 c.p.c. incidesse sul tenore della decisione.

  • art. 429 c.p.c.

    È menzionato solo quale riferimento del verbale richiamato dalla ricorrente nella censura relativa alla pretesa pronuncia di una sentenza mai depositata.

  • art. 83 c.p.c.

    "Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale"

    La norma non richiede, per la procura cartacea trasmessa telematicamente, un'ulteriore attestazione di conformità all'originale da parte del difensore.

  • D.M. n. 55/2014

    È richiamato dalla ricorrente in modo confuso come base della censura sulle spese, senza che la Corte ne ricavi un vizio idoneo a incidere sulla decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, art. 13

    Richiamato quale base del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 5 L. 2248/1865 all. e)

    La ricorrente lo invoca per la disapplicazione, ma la censura è ritenuta incomprensibile e quindi inammissibile.

  • art. 247/12

    Richiamato in modo non chiaro dalla ricorrente in relazione alla censura sulle spese; la Corte non vi attribuisce rilievo decisivo.

Massime di principio

  • In sede di revocazione sono deducibili solo errori di fatto revocatori; non sono invece censurabili errori di diritto, neppure se prospettati come omissioni del giudice di merito.
  • La mancata indicazione di norme, o altre omissioni collocate nella parte descrittiva del fatto processuale, non integra di per sé errore revocatorio se non incide sui motivi decisori della sentenza.
  • Un errore nella base normativa richiamata dal giudice non conduce all'annullamento quando sia irrilevante rispetto alla ratio decidendi e si risolva in un errore innocuo o emendabile solo con correzione della motivazione.
  • Il requisito di specificità dei motivi di appello è un giudizio di diritto; contestarne la valutazione non consente di trasformare la doglianza in errore di fatto revocatorio.
  • Il ricorso per cassazione deve censurare una specifica ratio decidendi con argomentazioni intelligibili e pertinenti: motivi generici, confusi o incomprensibili sono inammissibili.
  • La trasmissione telematica della procura conferita su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., non richiede una distinta attestazione di conformità all'originale quando l'atto analogico sia trasformato in documento informatico secondo le regole tecniche applicabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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