Cassazione Penale, Sentenza n. 12692/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di autorizzazione ai colloqui visivi del soggetto sottoposto a misura cautelare con i suoceri e la cognata; il G.I.P. ha rigettato l'istanza ritenendo che tali persone non facessero parte del nucleo familiare convivente dell'indagato. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza denunciando violazione di norme penitenziarie e processuali (art. 18 L. n. 354/1975, artt. 37 e 39 d.P.R. n. 230/2000, art. 307, comma 4, cod.) sostenendo che suoceri e cognata sono "prossimi congiunti" in quanto affini nello stesso grado e quindi legittimati ai colloqui.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il G.I.P. abbia errato nell'interpretazione delle norme applicabili. È stato richiamato che l'art. 18 L. n. 354/1975, che disciplina i colloqui, va interpretato alla luce dell'art. 307, comma 4, il quale include fra i "prossimi congiunti" anche gli "affini nello stesso grado". Ne consegue che i suoceri (affini in primo grado) e la cognata (affine in secondo grado) rientrano tra le persone ammesse ai colloqui salvo specifiche ragioni ostative poste dalla normativa o dall'autorità competente. L'ordinanza è stata annullata e la pratica rinviata al G.I.P. di Reggio Calabria per nuovo esame conformemente ai principi esposti.
Norme richiamate
art. 18, Legge n. 354 del 1975
Disciplina i colloqui del detenuto facendo riferimento ai "congiunti" come categorie ammesse; la Corte stabilisce che tale nozione va interpretata secondo l'art. 307, comma 4
artt. 37 e 39, d.P.R. n. 230 del 2000
Norme regolamentari in materia penitenziaria invocate dal ricorrente; non sono state riportate citazioni testuali nella sentenza, mentre la Corte ha preferito l'interpretazione ermeneutica collegata all'art. 307
art. 307, comma quarto, codice (riferito dalla sentenza)
"gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado"
La Corte interpreta questo comma come la fonte normativa primaria per definire i "prossimi congiunti" ai fini dell'ordinamento penitenziario; in base a tale disposizione rientrano tra i prossimi congiunti anche i suoceri (affini in primo grado) e la cognata (affine in secondo grado)
Usato dalla Corte per equiparare il grado di affinità a corrispondenti gradi di parentela (es. suoceri = ascendenti per grado di affinità; cognata = affine in grado corrispondente a fratelli/sorelle)
Massime di principio
- Ai fini dei colloqui penitenziari la nozione di "congiunti" prevista dall'art. 18 L. n. 354/1975 deve essere interpretata secondo l'art. 307, comma 4; pertanto rientrano i "prossimi congiunti" anche se affini nello stesso grado (es. suoceri, cognati).
- Un diniego di autorizzazione ai colloqui motivato esclusivamente sull'assenza di convivenza nel nucleo familiare non è sufficiente se le persone rientrano nella definizione normativa dei "prossimi congiunti": il giudice deve valutare motivi specifici e previsti dalla legge per negare i colloqui (es. esigenze di ordine pubblico, sicurezza carceraria, comportamento del detenuto).
- In caso di rigetto ingiustificato dell'autorizzazione è proponibile ricorso: la Corte può annullare l'atto e rinviare per nuovo esame alla luce della corretta interpretazione normativa.
- Per determinare il grado di affinità e la corrispondenza con le figure di parentela è utile riferirsi all'art. 78 c.c.; la corrispondenza tra gradi di affinità e gradi di parentela può incidere sul riconoscimento della qualità di "prossimo congiunto".
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