Cassazione Civile, Ordinanza n. 34736/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia traeva origine da due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2013 e 2014, emessi nei confronti di una società appaltatrice per avere applicato l'aliquota agevolata del 4% sulle prestazioni rese nell'ambito della costruzione dell'abitazione di un committente. L'Ufficio contestava che l'immobile dovesse qualificarsi come immobile di lusso e, quindi, che l'agevolazione fosse indebitamente fruita. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale dei contribuenti, ritenendo illegittimi gli avvisi perché il nuovo classamento A/8 sarebbe stato efficace solo dal gennaio 2018 e non retroattivamente per il biennio oggetto di accertamento. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso per tre motivi, ma prima dell'udienza la parte contribuente depositava documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui alla legge n. 197/2022 e il pagamento degli importi dovuti, senza che risultasse notificato alcun diniego.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ex art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022, come documentata dalla parte contribuente mediante domanda telematica e pagamento. Poiché non risultava notificato alcun diniego della definizione, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197/2022, e ha escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 1, commi 186-202, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata delle controversie tributarie si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il termine previsto; in assenza di diniego notificato, la lite deve essere dichiarata estinta.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Il perfezionamento della definizione richiede domanda e pagamento entro il termine stabilito, salva la possibilità di diniego da notificare entro il termine previsto dalla legge.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
In caso di definizione agevolata, le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti, in assenza di un diniego tempestivamente notificato, determinano l'estinzione del processo tributario pendente.
- Quando la lite è definita mediante condono/definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla legge istitutiva e restano a carico di chi le ha anticipate.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.
Come è indicizzato
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