Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34736/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia traeva origine da due avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2013 e 2014, emessi nei confronti di una società appaltatrice per avere applicato l'aliquota agevolata del 4% sulle prestazioni rese nell'ambito della costruzione dell'abitazione di un committente. L'Ufficio contestava che l'immobile dovesse qualificarsi come immobile di lusso e, quindi, che l'agevolazione fosse indebitamente fruita. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale dei contribuenti, ritenendo illegittimi gli avvisi perché il nuovo classamento A/8 sarebbe stato efficace solo dal gennaio 2018 e non retroattivamente per il biennio oggetto di accertamento. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso per tre motivi, ma prima dell'udienza la parte contribuente depositava documentazione attestante l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie di cui alla legge n. 197/2022 e il pagamento degli importi dovuti, senza che risultasse notificato alcun diniego.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria ex art. 1, commi 186 e seguenti, L. n. 197/2022, come documentata dalla parte contribuente mediante domanda telematica e pagamento. Poiché non risultava notificato alcun diniego della definizione, ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. n. 197/2022, e ha escluso l'obbligo di versamento del doppio contributo unificato in ragione dell'estinzione del giudizio.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La presentazione della domanda di definizione agevolata e il pagamento degli importi dovuti, in assenza di un diniego tempestivamente notificato, determinano l'estinzione del processo tributario pendente.
  • Quando la lite è definita mediante condono/definizione agevolata, le spese seguono la disciplina speciale prevista dalla legge istitutiva e restano a carico di chi le ha anticipate.
  • L'estinzione del giudizio per definizione agevolata esclude l'applicazione del c.d. doppio contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.