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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06206/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Ufficio doganale aveva emesso un avviso di rettifica e recupero di maggiori diritti di confine in relazione a tre operazioni di importazione di viti e bulloni dichiarati di origine taiwanese. La controversia era incentrata sulla tempestività della pretesa: secondo i giudici di merito, il recupero era decaduto/prescritto perché la notizia di reato rilevante era quella del 27 maggio 2016, riferita a una diversa fattispecie; l'Agenzia ricorrente ha invece sostenuto che il termine decorresse dalla prima notizia di reato del 17 giugno 2014, già idonea a far emergere il meccanismo fraudolento e a consentire gli accertamenti sulle ulteriori importazioni, e che comunque trovasse applicazione la disciplina unionale più favorevole in tema di termine quinquennale/dieci anni. Ha dedotto la violazione dell'art. 221, comma 4, del Reg. n. 2913/92, dell'art. 84, comma 2, del d.P.R. n. 43/1973 e dell'art. 103, comma 2, del Reg. UE n. 952/2013.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che già la notizia di reato del 17 giugno 2014 fosse sufficiente a far decorrere il termine utile per il recupero dei dazi, poiché conteneva elementi idonei a individuare un illecito penale incidente sul presupposto di imposta; non era decisivo l'esito del procedimento penale, ma la sola comunicazione della notitia criminis entro il triennio. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza unionale secondo cui il nuovo art. 103 CDU si applica alle obbligazioni doganali sorte prima del 1° maggio 2016 e non ancora prescritte a tale data.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per censurare la violazione di norme di diritto nella sentenza impugnata.

  • art. 221, comma 4, Reg. (CEE) n. 2913/92

    È richiamato quale disciplina previgente in tema di comunicazione e termine per il recupero dei dazi in presenza di reato.

  • art. 84, comma 2, d.P.R. n. 43/1973

    Per il consolidato orientamento della Corte, se il mancato pagamento del tributo dipende da reato, la riscossione si prescrive in tre anni dalla irrevocabilità della decisione penale, purché la notizia di reato sia stata comunicata entro il termine utile dall'insorgenza dell'obbligazione tributaria.

  • art. 103, comma 2, Reg. (UE) n. 952/2013

    È evocato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina unionale del CDU abbia modificato il regime dei termini, ma la Corte lo legge alla luce della giurisprudenza UE come applicabile alle obbligazioni non ancora prescritte al 1° maggio 2016.

  • art. 103, paragrafo 3, lettera b), Reg. (UE) n. 952/2013

    Richiamato tramite giurisprudenza della CGUE per affermare l'applicabilità del nuovo regime alle obbligazioni doganali già sorte ma non ancora prescritte al momento di entrata in vigore del CDU.

  • art. 124, paragrafo 1, lettera a), Reg. (UE) n. 952/2013

    Richiamato dalla CGUE nel senso che la disciplina del CDU si applica, nei limiti indicati, anche a obbligazioni doganali anteriori al 1° maggio 2016 non ancora prescritte.

  • art. 48 c.p.

    Richiamato nel racconto dei fatti come parte della falsità contestata nelle dichiarazioni di importazione.

  • art. 479 c.p.

    Richiamato nel racconto dei fatti come parte della falsità ideologica contestata nelle dichiarazioni di importazione.

Massime di principio

  • In materia di recupero dei dazi doganali collegati a un reato, rileva che la notitia criminis sia comunicata entro il termine utile dall'insorgenza dell'obbligazione tributaria e che individui un illecito penale idoneo a incidere sul presupposto d'imposta; non è necessario che siano già definiti autore, imputazione o esito del procedimento penale.
  • La prima comunicazione di reato che renda conoscibile all'Amministrazione il meccanismo fraudolento può far decorrere o incidere sul termine di recupero anche con riferimento a operazioni successive e analoghe, se consente all'Ufficio di effettuare gli accertamenti necessari.
  • Ai fini della disciplina dei termini doganali, il mutamento normativo introdotto dal CDU si applica alle obbligazioni sorte prima del 1° maggio 2016 solo se, a tale data, esse non erano già prescritte; la nuova disciplina non riapre pretese già estinte.
  • Il giudice nazionale deve coordinare la disciplina interna sulla prescrizione/decadenza doganale con la giurisprudenza della Corte di giustizia, valorizzando i principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento, ma senza escludere la legittimità dell'azione di recupero quando la notitia criminis sia tempestiva.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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