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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17384/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditori)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1995 e chiusa solo nel 2018. La Corte d'appello, in opposizione proposta dal Ministero, aveva revocato il decreto monitorio di accoglimento ritenendo tardiva la domanda di equa riparazione: secondo il giudice di merito, il termine decadenziale semestrale per proporre la domanda decorreva dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, applicando il termine lungo di sei mesi per il reclamo avverso il decreto di chiusura. I ricorrenti hanno censurato tale soluzione per violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001, dell'art. 327 c.p.c., dell'art. 119 l.fall., dell'art. 58 L. n. 69/2009 e dell'art. 150, comma 1, d.lgs. n. 5/2006, sostenendo che il procedimento di chiusura del fallimento e il relativo reclamo non sono procedimenti autonomi, ma atti endo-fallimentari soggetti alla disciplina transitoria; pertanto, poiché il fallimento era stato dichiarato prima del 4 luglio 2009, avrebbe dovuto applicarsi il termine annuale e non quello semestrale, con conseguente tempestività della domanda depositata il 20 novembre 2019.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, per stabilire la decorrenza del termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione relativa alla durata irragionevole di una procedura fallimentare, rileva la data di apertura del fallimento, che è il giudizio presupposto, e non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura. Il reclamo e il procedimento di chiusura non costituiscono procedimenti autonomi rispetto al fallimento, ma procedimenti endo-fallimentari, ai quali si applica la disciplina transitoria. Di conseguenza, nel caso concreto, la domanda ex L. n. 89/2001 proposta il 20 novembre 2019 era tempestiva, perché il termine semestrale decorreva dal 24 maggio 2019 e non dal 23 novembre 2018. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    richiamato come base del diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto.

  • art. 3 L. n. 89/2001

    richiamato unitamente all'art. 2 quale fondamento della domanda di equo indennizzo.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    individua il termine decadenziale per proporre la domanda di equa riparazione; la Corte ne collega la decorrenza alla disciplina applicabile al procedimento presupposto.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    richiamato per la fase di opposizione al decreto di liquidazione dell'equa riparazione.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    invocato dai ricorrenti in relazione al diritto alla ragionevole durata del processo.

  • art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU

    richiamato dai ricorrenti nel quadro delle censure di violazione convenzionale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale della ragionevole durata del processo.

  • art. 117 Cost.

    richiamato dai ricorrenti come parametro costituzionale di conformità agli obblighi convenzionali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per incardinare la censura di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 327 c.p.c.

    la Corte precisa che il termine lungo applicabile al reclamo non va letto come autonomo rispetto al fallimento, ma secondo la disciplina transitoria relativa al processo presupposto.

  • art. 119 legge fallimentare

    richiamato per il termine di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento, con affermazione che esso segue il regime transitorio del fallimento dichiarato prima del 4 luglio 2009.

  • art. 58 L. n. 69/2009

    interpretato nel senso che il principio tempus regit actum non si applica al sub-procedimento di chiusura del fallimento come procedimento autonomo, poiché esso resta interno alla procedura fallimentare.

  • art. 150, primo comma, d.lgs. n. 5/2006

    richiamato insieme alla disciplina transitoria della riforma fallimentare applicabile alla procedura iniziata prima del 4 luglio 2009.

Massime di principio

  • Ai fini della domanda di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine di decadenza va calcolato tenendo conto della data di apertura del fallimento, che costituisce il giudizio presupposto, e non della sola data del sub-procedimento di chiusura.
  • Il procedimento di chiusura del fallimento e il reclamo avverso il relativo decreto non sono procedimenti autonomi, ma fasi endo-fallimentari; perciò non opera automaticamente il principio tempus regit actum in base al solo momento di impulso del subprocedimento, ma rileva la disciplina transitoria applicabile alla procedura fallimentare principale.
  • Se il fallimento è stato dichiarato prima del 4 luglio 2009, la verifica del termine per impugnare il decreto di chiusura e, a cascata, della tempestività della domanda ex L. n. 89/2001, deve essere effettuata secondo il regime transitorio previsto per le procedure anteriori alla riforma.
  • In presenza di un fallimento non ancora chiuso con decreto non comunicato, la decorrenza del termine per proporre l'equa riparazione va ancorata al momento in cui il decreto di chiusura diventa definitivo secondo la disciplina applicabile al procedimento presupposto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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