Cassazione Penale, Sentenza n. 643/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello per più censure: 1) vizio di qualificazione tra furto e truffa (deducendo che il capo b) dovesse essere assorbito nel capo a) e non configurare un autonomo reato di truffa); 2) illegittima applicazione dell'aggravante della "minorata difesa" basata solo sull'età delle vittime (vizio di motivazione); 3) contestazione del riconoscimento della recidiva (art.99 c.p.) ritenuto fondato solo su un dato formale; 4) eccessivo aumento per continuazione (art.81 c.p.) e mancanza di motivazione sulla determinazione della pena; 5) (per Crescimone) rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento per motivi di salute, con violazione del diritto di difesa (art.420-ter c.p.p.). I reati contestati riguardano furti e truffe commessi ai danni di persone anziane mediante artifici e raggiri (introduzione in abitazione, induzione a consegnare gioielli, sottrazione mediante mezzo fraudolento), con aggravamenti per approfittamento della età delle vittime e recidiva per alcuni imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi nella loro sostanza: ha dichiarato molteplici motivi manifestamente infondati o inammissibili e ha confermato le valutazioni di merito. In particolare: 1) ha ritenuto corretta la distinzione tra il reato di truffa (capo b), quando la vittima viene ingannata e consegna volontariamente i beni) e il reato di furto (capo a), quando l'impossessamento è invito domino o avviene con usurpazione unilaterale); 2) ha giudicato legittima la qualificazione dell'aggravante per minorata difesa basata sull'età, purché sorretta da motivazione concreta (la Corte di merito ha fornito motivazione adeguata); 3) ha ritenuto inidonea la certificazione medica prodotta per il legittimo impedimento di Crescimone (non dimostrava un'impossibilità effettiva e assoluta a partecipare dignitosamente al processo); 4) molte censure sulla recidiva, sulla continuazione e sulla determinazione della pena sono state ritenute aspecifiche o già adeguatamente motivate dal giudice di merito; 5) in ordine al trattamento sanzionatorio la motivazione fornita è stata ritenuta congrua (con indicazione della misura delle pene per i reati satellite), essendo la censura sulla mancata applicazione delle attenuanti generiche trattata nel corpo della decisione. Al rigetto complessivo dei ricorsi è seguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n.2‑bis, cod. pen.
La Corte ha interpretato la norma distinguendo truffa e furto: si configura truffa quando la vittima, ingannata, consegna volontariamente i beni; il furto è distinto quando l'impossessamento è conseguenza di un'azione unilaterale del reo (usurpazione).
art. 624‑bis, 625 n.2 e art. 61 n.5 cod. pen.
Le norme sul furto aggravato e sull'aggravante della minorata difesa sono considerate applicabili: l'età avanzata della vittima può integrare l'aggravante purché il giudice dimostri concretamente che la difesa è stata effettivamente ostacolata.
L'impedimento a comparire per legittimo impedimento richiede l'impossibilità effettiva e assoluta dell'imputato a partecipare dignitosamente e attivamente; una certificazione che prescriva riposo senza risultanze oggettive idonee può essere insufficiente.
Il riconoscimento della recidiva richiede una valutazione non meramente formale: il certificato penale costituisce elemento ma il giudice deve motivare la ricaduta nella recidiva e la sua incidenza sulla pericolosità.
Le critiche all'aumento per continuazione devono essere specifiche: la Corte controlla che il giudice di merito abbia motivato la determinazione complessiva della pena e l'incremento.
art. 606 (lett. b), c), e)) cod. proc. pen.
Le censure di legittimità devono essere specifiche e confrontarsi con le ragioni del giudice di merito; motivi generici o ripetuti senza confronto con la motivazione risultano inammissibili.
Massime di principio
- Truffa vs furto: se la vittima, ingannata con artifici, consegna volontariamente i beni, la fattispecie è truffa; se invece il risultato dell'impossessamento deriva da un'azione unilaterale del reo dopo mere attività preparatorie, si configura furto.
- Aggravante per minorata difesa (età): l'età avanzata può integrare l'aggravante ma il giudice deve motivare concretamente in che modo l'età ha ostacolato la difesa della vittima; non basta un richiamo astratto all'anzianità.
- Legittimo impedimento per motivi di salute: la certificazione medica deve documentare un'impossibilità effettiva e assoluta a partecipare dignitosamente al processo; prescrizioni generiche di riposo possono non essere sufficienti.
- Ricorso per cassazione: i motivi devono essere specifici e confrontare point by point la motivazione del giudice di merito; censure aspecifiche o ripetute sono frequentemente dichiarate inammissibili.
- Recidiva e determinazione della pena: il giudice può avvalersi di dati formali (certificato penale) ma deve comunque motivare l'incidenza della recidiva sulla colpevolezza e pericolosità; le contestazioni vanno fondate su elementi concreti.
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