Cassazione Civile, Ordinanza n. 18828/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (genitore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio sulla responsabilità genitoriale e sul mantenimento di un figlio minore nato dalla relazione tra i genitori. Il tribunale, su istanza della madre e ai sensi dell'art. 337-ter c.c., aveva disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, regolato in modo restrittivo il diritto di visita del padre e posto a carico di quest'ultimo un assegno mensile di mantenimento di euro 500, poi revocato in appello quanto alla contribuzione. La corte d'appello ha respinto il reclamo del padre valorizzando gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, che lo descrivevano come padre assente, poco attento ai bisogni del bambino, rigido e incapace di costruire un rapporto adeguato con lui, mentre la madre risultava più idonea sul piano genitoriale. Nel ricorso per cassazione il padre ha dedotto quattro censure: 1) violazione degli artt. 337-ter e 337-quater c.c. per avere confermato l'affidamento esclusivo alla madre in asserita violazione del principio di affidamento condiviso e senza adeguata motivazione; 2) violazione dell'art. 337-ter c.c. per la regolazione del diritto di visita, ritenuta ingiustificatamente limitativa rispetto al diritto del minore a un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori; 3) violazione degli artt. 315-bis e 337 c.c. per la determinazione dell'assegno di mantenimento, sostenendo che la misura fosse stata fissata senza effettiva considerazione della sua concreta capacità patrimoniale e sulla base di presunzioni non obiettive; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di primo grado, poiché egli non sarebbe stato soccombente e avrebbe dovuto essere disposta la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo e il secondo motivo non specificamente confrontati con la motivazione della corte territoriale, che aveva fondato l'affidamento esclusivo e la regolazione dei contatti padre-figlio su una compiuta valutazione peritale dell'inidoneità genitoriale del ricorrente e sull'esigenza di un riavvicinamento graduale e prudente. Il terzo motivo è stato considerato una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle condizioni patrimoniali, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione nei termini prospettati. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la scelta sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per il solo mancato esercizio di tale facoltà. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È richiamato come parametro per l'affidamento del minore e la regolazione dei rapporti con il genitore non collocatario; la Corte ribadisce che prevale l'interesse morale e materiale del minore e che il giudice può privilegiare il genitore più idoneo a garantirne il miglior sviluppo.
È evocato dal ricorrente per contestare l'affidamento esclusivo; la Corte, pur non soffermandosi autonomamente sulla norma, ritiene corretta la scelta del giudice di merito alla luce dell'inidoneità genitoriale accertata.
È richiamato come base del diritto/dovere dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio; la censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a una rivalutazione del fatto e della capacità patrimoniale.
È richiamato dal ricorrente in tema di mantenimento del minore; la Corte non entra nel merito del parametro, ritenendo la doglianza di fatto e quindi non scrutinabile nei termini proposti.
Viene richiamato per la condanna alle spese secondo soccombenza; la Corte ribadisce che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato uso di tale facoltà non è censurabile in cassazione.
Massime di principio
- In materia di affidamento del minore, il giudice di merito può disporre l'affidamento esclusivo a un solo genitore quando, sulla base di una valutazione complessiva e attendibile delle risultanze istruttorie, ritenga quel genitore maggiormente idoneo a garantire l'interesse morale e materiale del figlio e il suo migliore sviluppo psico-fisico.
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesti la valutazione del giudice di merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
- Le censure che mirano, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, a ottenere una nuova valutazione delle prove, delle relazioni peritali o delle condizioni economiche delle parti non sono ammissibili in cassazione se risolvono una questione di merito.
- La regolazione del diritto di visita del genitore non collocatario, quando sia motivata dall'esigenza di un riavvicinamento graduale e prudente al minore, non è censurabile in cassazione se la doglianza si limita a contrapporre una diversa lettura del fatto.
- In tema di spese di lite, la compensazione è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito; la sua mancata applicazione non integra di per sé un vizio deducibile in cassazione, salvo specifici errori di diritto nella regolazione delle spese.
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