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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38205/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino del 29/04/2025 che ha respinto la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione (affidamento in prova, detenzione domiciliare o altra misura ai sensi dell'art. 47-ter Ord. pen.). Il ricorrente deduce violazione dell'art. 47-ter commi 01 e 1 lett. d) Ord. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che la situazione personale e di salute è rimasta invariata rispetto all'ordinanza del 2022 che aveva concesso la detenzione domiciliare, che la relazione UEPE sarebbe inficiata da giudizi soggettivi e che il Tribunale avrebbe applicato criteri troppo rigidi equiparando i presupposti della detenzione domiciliare a quelli dell'affidamento in prova.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima e adeguatamente motivata l'ordinanza impugnata: il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato il concreto e attuale pericolo di recidiva del condannato, desunto da numerosi e gravi precedenti, dalla reiterazione di reati nonostante precedenti ammissioni a misure alternative e dall'assenza di una reale revisione critica del proprio operato. Ha inoltre ritenuto che le condizioni di salute, sulla base della documentazione acquisita e depositata entro l'udienza, siano gestibili in carcere e non tali da mutare il giudizio prognostico in senso favorevole. Documentazione prodotta dopo i termini non è stata valutabile. Per tali ragioni non sussistono i presupposti né per l'affidamento in prova né per la detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47-ter Ord. pen.

    commi 01 e 1 lett. c) e d)

    La disposizione richiede, oltre ai limiti di ammissibilità per pena e reato, una prognosi favorevole e, per le deroga per eta' e infermità, la sussistenza di condizioni che riducano significativamente la capacità di svolgere la vita quotidiana; non è automaticamente concessa anche per ultrasettantenni e presuppone valutazione della meritevolezza e del pericolo di recidiva

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • Giurisprudenza della Cassazione citata

    Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013 (Barillà); Sez. 1, n. 38953 del 18/06/2021 (Palermo); Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025 (S.); Sez. 1, n. 16183 del 12/02/2001 (Passafini); Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012 (Tanzi)

    La giurisprudenza afferma che la verifica del pericolo di commissione di ulteriori reati è precondizione per ogni misura alternativa; numerosi precedenti e persistente propensione a delinquere giustificano un giudizio prognostico negativo; le misure per ultrasessantenni/ultrasettantenni non sono automatiche e richiedono valutazione della meritevolezza e della capacità di reinserimento

Massime di principio

  • La valutazione del rischio di recidiva è fondamentale e può precludere l'accesso a qualsiasi misura alternativa, inclusa la detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter
  • Precedenti numerosi, reiterazione delinquenziale e fallimento di precedenti programmi di trattamento costituiscono elementi ostativi rilevanti e spesso determinanti alla negazione delle misure alternative
  • La detenzione domiciliare per motivi di salute o per eta' non è automatica: la documentazione medica deve essere tempestiva, completa e dimostrare un impatto concreto sulla capacita' di svolgere le azioni quotidiane
  • L'ammissione formale di responsabilità senza consapevolezza critica, rammarico o cambiamento comportamentale pesa negativamente nella prognosi di riuscita delle misure alternative
  • Documenti o certificazioni depositati dopo l'udienza o non prodotti nei termini utili difficilmente sono valutabili e possono pregiudicare il risultato del ricorso
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità motivata nella valutazione della meritevolezza e della pericolosità sociale; la motivazione deve chiarire i punti decisivi che hanno portato al rigetto

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