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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19999/2025 del 28/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la totale genericità delle doglianze, formulate solo in modo assertivo e privo di argomentazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Nel ricorso si facevano soltanto enunciazioni generiche di censure contro la decisione impugnata, indicate come violazione di legge, mancato rilievo ex art. 129 c.p.p., eccessività della pena ed erronea qualificazione giuridica, senza sviluppare alcuna argomentazione a sostegno. La Corte osserva che il provvedimento di merito era diffusamente motivato su tutti i profili rilevanti e che il ricorso non deduceva uno dei motivi consentiti in modo specifico e argomentato.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma richiamata per il reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato all'imputato; nel testo non vi è sviluppo interpretativo sulla fattispecie.

  • art. 582 c.p.

    norma richiamata per il reato di lesioni personali, aggravate nel caso concreto; nel testo non vi è sviluppo interpretativo sulla fattispecie.

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato nel ricorso come motivo di censura, senza specificazione; la Corte rileva che la doglianza è stata solo enunciata e non argomentata.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a enunciare, in modo meramente assertivo, violazioni di legge o vizi della sentenza senza sviluppare specifici argomenti a sostegno.
  • La deduzione di censure generiche, prive di confronto con la motivazione della decisione impugnata, non integra uno dei motivi consentiti per il ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La verifica della cassazione sulla motivazione del provvedimento impugnato resta preclusa quando le doglianze non individuano in modo specifico l'errore denunciato e non contrastano effettivamente la ratio decidendi della sentenza di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLesioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la personaReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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