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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27420/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il delitto continuato di minaccia (artt. 81, comma 2 e 612 cod. pen.), articolando due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere il giudice fondato la responsabilità principalmente sulle dichiarazioni della persona offesa senza argomentare compiutamente sulla sua credibilità e senza adeguata corroborazione; si contestava inoltre che le circostanze di tempo, luogo, età e composizione delle persone presenti non dimostrassero la capacità intimidatoria della condotta; 2) vizio di motivazione relativo alla determinazione della pena, per non avere la sentenza indicato gli elementi previsti dall'art. 133 cod. pen. e non avere considerato i numerosi elementi favorevoli alla imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché deduceva vizi non ritualmente deducibili e conteneva censure di merito non consentite in questa sede (limiti dei motivi esperibili avverso sentenze d'appello rese per reati di competenza del giudice di pace). Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio: la multa irrogata (euro 300) è stata ritenuta illegale rispetto al massimo edittale vigente all'epoca dei fatti (euro 51) e la pena è stata rideterminata in euro 51,00. Il resto della sentenza è stato confermato. Inoltre l'imputata è stata condannata a rimborsare le spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di minaccia; la Corte ha confermato l'impianto che considerava integrata la fattispecie contestata, nei limiti del sindacato ammesso in cassazione

  • art. 81, comma 2 cod. pen.

    Riferimento alla continuazione di reato; la pluralità di fatti è stata qualificata come delitto continuato

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato i limiti di ammissibilità dei motivi in cassazione per le sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, evidenziando che alcune censure di motivazione (lett. e) non sono ritualmente deducibili)

  • art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Norma che limita i motivi di cassazione esperibili contro le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace; da essa discende l'irritualità di talune doglianze di motivazione

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri di determinazione della pena: la Corte ha rilevato che le doglianze su carenze argomentative riguardanti la determinazione della pena non potevano essere utilmente dedotte in questa sede per i limiti di ammissibilità del ricorso

  • art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla determinazione della pena dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha applicato i parametri procedurali per la quantificazione della sanzione

  • art. 24, comma 1 cod. pen. (testo vigente all'epoca dei fatti)

    Richiamata per stabilire il minimo edittale della multa vigente all'epoca dei fatti, utilizzato per rideterminare la pena

  • Cost., artt. 3, 13, 25 e 27

    Richiamati a fondamento del potere della Corte di cassazione di rilevare d'ufficio l'illegalità della pena e di correggere sentenze che abbiano applicato una sanzione contraria al quadro normativo vigente

  • Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (conversione DL 14/08/2013, n. 93)

    Richiamata quale norma che successivamente ha aumentato il massimo edittale della multa per l'art. 612, ma la Corte ha applicato il principio di irretroattività della norma più grave, considerando il massimo edittale vigente all'epoca dei reati

Massime di principio

  • Avverso sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, in Cassazione sono ammissibili solo taluni motivi (art. 606, comma 1, lett. a, b, c): i vizi di motivazione generici o le richieste di rinnovata valutazione del merito probatorio sono spesso inammissibili.
  • La Corte di cassazione può, anche d'ufficio e nonostante l'inammissibilità del ricorso, correggere una pena illegale o non conforme al quadro normativo vigente al momento del fatto (es. superamento del massimo edittale).
  • La determinazione della pena deve rispettare il massimo edittale applicabile alla data del reato: eventuali interventi legislativi successivi che aggravino la sanzione non possono essere applicati retroattivamente per aumentare la pena inflitta.
  • Le censure fondate su mancanza di adeguata motivazione circa la credibilità della persona offesa o sulla insufficiente valutazione del compendio probatorio possono essere ritualmente inammissibili in Cassazione se rientrano nei limiti di sindacato non consentiti; tali questioni devono essere sollevate nei gradi di merito.
  • Se la Corte annulla solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio senza rinvio, la statuizione di responsabilità sostanziale può rimanere ferma e sussistono gli obblighi di rifusione delle spese a carico della parte soccombente limitatamente agli esiti confermati.

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