Cassazione Penale, Ordinanza n. 36583/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Palermo, con sentenza dell’11 luglio 2025, alla pena di un anno di reclusione per il delitto previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza del 22 aprile 2026, aveva confermato la condanna. Con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., l’imputato ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione. Le censure riguardavano la valutazione secondo cui non era possibile che, durante il controllo di polizia effettuato alle ore 3:00 del 30 agosto 2020, egli non avesse percepito il suono del campanello. Il testo non specifica ulteriori dettagli della condotta contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché, pur richiamando formalmente violazione di legge e vizio di motivazione, le censure erano formulate in termini astratti e generici, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza d’appello e senza indicare specifiche aporie logiche o le ragioni del contrasto con la disciplina applicabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità. La condanna a un anno di reclusione pronunciata nei gradi di merito resta ferma.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
con sentenza del 22 aprile 2026 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza dell’11 luglio 2025 con la quale il Tribunale di Palermo ha affermato la penale responsabilità di Antonino Rossello in relazione al delitto di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e lo ha, per l’effetto, condannato alla pena di anno uno di reclusione
La disposizione individua il delitto per il quale i giudici di merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato; la Corte di cassazione non riesamina nel merito tale affermazione, essendo il ricorso dichiarato inammissibile.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
il ricorso, pur formalmente denunciando tanto il vizio di motivazione quanto la violazione di legge, si risolve, nella concreta illustrazione delle censure, nell’enunciazione di considerazioni meramente astratte e generiche, del tutto prive di un effettivo confronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata
La deduzione dei vizi di violazione di legge e di motivazione deve essere accompagnata da censure concrete e specifiche, che si confrontino con la motivazione impugnata; la loro mera evocazione formale e l’esposizione di argomenti astratti e generici non soddisfano tale onere.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere altresì condannato al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali; in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, è dovuto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge o vizio di motivazione, sviluppi soltanto considerazioni astratte e generiche, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La censura di motivazione deve indicare concretamente le aporie logiche della decisione o spiegare perché il percorso argomentativo contrasti con la disciplina applicabile; la mera contrapposizione di deduzioni generali non assolve l’onere di specificità.
- Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono le spese processuali e, salvo elementi idonei a escludere la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36436/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36439/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36440/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36441/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36446/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36447/2026 del 16/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →