Cassazione Penale, Ordinanza n. 19848/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando anche i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna già pronunciata nei precedenti gradi è stata quindi confermata e la statuizione impugnata è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di detenzione di arma/oggetto atto ad offendere di cui all'art. 4 l. n. 110 del 1975. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto un unico motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma terzo, l. n. 110 del 1975 e vizio di motivazione. Sosteneva che l'oggetto sequestrato non fosse uno strumento da punta e da taglio atto ad offendere, ma un coltello da cucina, per caratteristiche della lama (10 cm), dentatura e assenza di estremità appuntita, e quindi non rientrante nella categoria rilevante ai fini dell'attenuante speciale invocata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, oltre che manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato non solo le dimensioni del coltello ma anche le modalità del fatto e la personalità dell'agente nel valutare complessivamente la condotta.
Norme richiamate
Per la configurabilità della fattispecie/attenuante speciale rileva una valutazione complessiva del fatto, che non può arrestarsi alle sole dimensioni dell'arma o dell'oggetto, dovendosi considerare anche le modalità concrete della condotta e la personalità dell'agente.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove sussistano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata quale base per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già dedotte in appello e già disattese con motivazione giuridicamente corretta.
- Il vizio di motivazione non sussiste se il provvedimento impugnato affronta in modo coerente e non manifestamente illogico il punto decisivo devoluto al giudice di merito.
- Ai fini della qualificazione di un coltello o di un oggetto analogo, la valutazione non può essere meramente atomistica o basata sul solo dato dimensionale, dovendosi considerare l'insieme delle circostanze del fatto e la personalità dell'agente.
- La doglianza che sollecita una diversa lettura del fatto storico rispetto a quella compiuta dai giudici di merito non è, di regola, idonea a fondare l'annullamento in cassazione se la motivazione impugnata è congrua.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorso presenti profili di colpa nella sua proposizione.
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