Cassazione Civile, Ordinanza n. 25881/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato tre inviti di pagamento TARI relativi all'acconto e saldo 2014 e all'acconto 2015, contestando tra l'altro la legittimità dell'imposizione sugli specchi d'acqua utilizzati nell'attività cantieristica e di ormeggio. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza della CTR per radicale carenza o apparenza di motivazione, deducendo la violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non avere il giudice di appello esaminato il d.lgs. n. 182/2003 e per non essersi pronunciato sui restanti motivi di impugnazione. Dopo il ricorso, la ricorrente ha depositato nota con cui ha rappresentato di aver concluso nel febbraio 2020 una conciliazione con il Comune di Viareggio, con ricalcolo della tassa dal 2014, definizione di tutto il contenzioso pendente, versamento dell'importo concordato e impegno ad abbandonare i giudizi, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del giudizio per rinuncia e la compensazione delle spese; la nota risultava sottoscritta anche dal difensore della controparte per visto e adesione.
La decisione
La Corte ha rilevato la sopravvenuta rinuncia al ricorso in presenza di un atto di conciliazione concluso con la parte resistente e del visto senza riserve del suo difensore, interpretato come accettazione della rinuncia. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. e ha disposto la compensazione integrale delle spese tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione non opera in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di nullità per mancanza di motivazione o motivazione apparente della sentenza impugnata.
Richiamato come norma che impone un requisito di motivazione della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Usato quale vizio dedotto in cassazione per nullità della sentenza.
Il visto senza riserve del difensore della controparte, a fronte di rinuncia espressa con compensazione delle spese, è stato interpretato come accettazione della rinuncia, con estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, perché previsto solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
d.lgs. n. 182/2003
Era richiamato dalla ricorrente come norma non esaminata dalla CTR, ma la Corte non entra nel merito del relativo contenuto per la sopravvenuta estinzione.
Richiamata come fonte che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando è espressa e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio; il visto del difensore avversario, privo di riserve e apposto su una rinuncia che preveda la compensazione totale delle spese, può valere come accettazione della rinuncia.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si estende, in via analogica, al caso di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia concordata tra le parti, il merito dei motivi di ricorso resta assorbito e non viene esaminato dalla Corte.
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