Cassazione Penale, Sentenza n. 17255/2025 del 07/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Sassari; il motivo della controversia è la dichiarata inammissibilità dell'atto d'appello per mancato deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come previsto dall'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile l'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. (introdotto dal d.lgs. n.150/2022) alla impugnazione proposta entro il termine transitorio indicato dalle Sezioni Unite; ha stabilito che, anche se l'imputata era stata presente nel giudizio di primo grado e la notificazione si era perfezionata, la normativa prevede a pena di inammissibilità il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio unitamente all'atto d'impugnazione, salvo che l'atto non richiami espressamente una precedente dichiarazione/elezione già versata in fascicolo con indicazione della sua collocazione. Nel caso concreto non risultava né l'allegazione né il richiamo a una precedente elezione di domicilio, con la conseguente inammissibilità dell'appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen. comma 1-ter
«Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»
Obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di depositare insieme all'atto di impugnazione la dichiarazione o elezione di domicilio per le notificazioni relative al decreto di citazione a giudizio; per l'imputato presente in primo grado è ammessa l'utilizzazione di una precedente dichiarazione/elezione solo se espressamente richiamata e localizzata nel fascicolo processuale.
art. 581 cod. proc. pen. comma 1-quater
«Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»
Per l'imputato giudicato in assenza è richiesto, oltre all'atto di impugnazione, un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza che contenga la dichiarazione/elezione di domicilio; anche qui la mancata produzione comporta l'inammissibilità.
d.lgs. n.150/2022 (art. 33 comma 1 lett. d) e art. 89 comma 3)
Ha introdotto i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen.; l'art. 89 comma 3 è richiamato per l'applicazione della nuova disciplina alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del decreto.
Sezioni Unite, n. 13808 del 24/10/2024 (De Felice)
Ha stabilito la disapplicazione temporale della norma abrogata: la disciplina dell'art. 581 comma 1-ter si applica alle impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, e dunque era applicabile alla impugnazione oggetto del giudizio.
Sez. 2, n. 8014 dell'11/01/2024 (El Janati) e Sez. 2, n. 16480 del 29/02/2024 (Miraoui Mohamed)
Giurisprudenza di legittimità che precisa che la dichiarazione/elezione di domicilio non deve essere necessariamente 'nuova' per l'imputato presente in primo grado; però è necessario il richiamo espresso all'esistente dichiarazione/elezione e la sua collocazione nel fascicolo per consentire la notificazione.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente, applicata alla ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.
Legge 9 agosto 2024, n.114 (abrogazione)
Ha abrogato la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150/2022 con efficacia dal 25 agosto 2024; la Corte ha rilevato tuttavia la rilevanza delle regole transitorie e delle pronunce delle Sezioni Unite per determinare l'ambito temporale di applicazione.
Corte Costituzionale, sent. 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione al criterio di valutazione della responsabilità e all'entità del versamento alla Cassa delle Ammende; ha consentito di valutare l'assenza di colpa grave nella determinazione equitativa della somma da versare.
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza, l'atto d'impugnazione delle parti private o dei difensori deve contenere o allegare, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 comma 1-ter).
- Se l'imputato è stato presente al processo di primo grado, è possibile fare riferimento a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio già presente nel fascicolo, ma l'atto d'impugnazione deve richiamarla espressamente e indicarne la collocazione per consentire la notificazione; in mancanza, l'appello è inammissibile.
- Se l'imputato è stato giudicato in assenza, è richiesto un mandato specifico rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, contenente la dichiarazione o elezione di domicilio (comma 1-quater); la mancata produzione comporta inammissibilità.
- La sanzione prevista è l'inammissibilità dell'impugnazione: questa conseguenza non è compensata dal fatto che la notificazione sia stata comunque perfezionata o che lo scopo della norma sia stato raggiunto; non si applicano meccanismi di sanatoria tipici delle nullità.
- Prima di proporre un appello, verificare sempre la normativa transitoria e le eventuali abrogazioni/variazioni normative nel tempo (e le pronunce delle Sezioni Unite) per stabilire quale disciplina è applicabile all'impugnazione considerata.
- Prassi prudente: allegare sempre l'elezione/dichiarazione di domicilio all'atto d'impugnazione o indicare con precisione il riferimento al documento già presente in fascicolo (data/repertorio/atto) per evitare il rischio di inammissibilità.
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