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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07500/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In conseguenza dell'inammissibilità, ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di lieve entità in materia di stupefacenti. Il primo motivo di ricorso contestava la conclusione sulla finalità di spaccio della sostanza sequestrata, sostenendo in sostanza l'insufficienza degli elementi valorizzati dai giudici di merito; la Corte di cassazione rileva però che tale censura si limitava a riproporre questioni già affrontate e risolte dalla sentenza impugnata, che aveva motivato in modo completo, giuridicamente corretto e non illogico richiamando il quantitativo di stupefacente, la collocazione dell'imputato nella medesima piazza di spaccio e il fatto che egli fosse stato arrestato pochi giorni prima nello stesso luogo in flagranza di cessione di sostanze della medesima tipologia. Da ciò la Corte ha ritenuto irrilevante l'assenza di strumenti per la pesatura o il confezionamento.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come cessione/detenzione di stupefacenti di lieve entità; la Corte considera sufficiente la motivazione di merito sulla finalità di spaccio desunta da quantità, contesto e precedenti condotte ravvicinate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a reiterare censure già esaminate e respinte dalla sentenza impugnata, senza confrontarsi con la motivazione resa dai giudici di merito.
  • La finalità di spaccio può essere desunta da un insieme di indici fattuali, tra cui il quantitativo di stupefacente, il contesto territoriale della c.d. piazza di spaccio e la prossimità temporale con precedenti episodi di cessione della medesima sostanza nello stesso luogo.
  • Ai fini della configurazione della detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità, l'assenza di strumenti di pesatura o di confezionamento non è decisiva se gli altri elementi indiziari sono univoci nel senso della destinazione allo spaccio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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