Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 13430/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La revoca ex tunc dell'affidamento in prova resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)

La controversia

Il provvedimento impugnato aveva revocato ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso al condannato. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, prospettando promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla decorrenza della revoca della misura. A sostegno, ha richiamato circostanze fattuali ricavate dalle proprie dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria sulle ragioni che lo avevano indotto a commettere il reato commesso durante il periodo di sottoposizione alla misura. La Corte rileva però che tali dichiarazioni erano già riportate nel provvedimento impugnato e prese in considerazione, così come il complessivo comportamento del condannato, ritenuto incompatibile con la partecipazione all'opera di rieducazione; il motivo si risolve quindi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è il provvedimento di cui si discute, con revoca disposta dal tribunale di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di una diversa ricostruzione del fatto più plausibile secondo il ricorrente.
  • Quando il giudice di merito ha già esaminato le dichiarazioni dell'interessato e il suo comportamento complessivo, non è deducibile in cassazione una censura che miri soltanto a una nuova valutazione del materiale fattuale.
  • La contestazione della decorrenza di una revoca della misura alternativa, se fondata solo su una diversa lettura delle circostanze di fatto, non integra un vizio di legittimità ma una richiesta di rivalutazione inammissibile.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.