Cassazione Penale, Ordinanza n. 13430/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La revoca ex tunc dell'affidamento in prova resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato aveva revocato ex tunc l'affidamento in prova al servizio sociale già concesso al condannato. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, prospettando promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla decorrenza della revoca della misura. A sostegno, ha richiamato circostanze fattuali ricavate dalle proprie dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria sulle ragioni che lo avevano indotto a commettere il reato commesso durante il periodo di sottoposizione alla misura. La Corte rileva però che tali dichiarazioni erano già riportate nel provvedimento impugnato e prese in considerazione, così come il complessivo comportamento del condannato, ritenuto incompatibile con la partecipazione all'opera di rieducazione; il motivo si risolve quindi nella richiesta di una nuova valutazione del fatto in sede di legittimità.
Norme richiamate
La misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale è il provvedimento di cui si discute, con revoca disposta dal tribunale di sorveglianza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'adozione di una diversa ricostruzione del fatto più plausibile secondo il ricorrente.
- Quando il giudice di merito ha già esaminato le dichiarazioni dell'interessato e il suo comportamento complessivo, non è deducibile in cassazione una censura che miri soltanto a una nuova valutazione del materiale fattuale.
- La contestazione della decorrenza di una revoca della misura alternativa, se fondata solo su una diversa lettura delle circostanze di fatto, non integra un vizio di legittimità ma una richiesta di rivalutazione inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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