Cassazione Penale, Sentenza n. 32702/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente era stato destinatario di una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., con la quale gli era stata inflitta la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in relazione al reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope previsto dall'art. 187 cod. strada. Ha proposto incidente di esecuzione chiedendo la declaratoria di non eseguibilità della pena, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2026, che aveva interpretato la fattispecie nel senso della necessità di accertare, oltre alla presenza della sostanza nei liquidi corporei, la concreta idoneità della condotta di guida a porre in pericolo la sicurezza della circolazione. Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice dell'esecuzione avesse mantenuto in esecuzione un titolo fondato su una valutazione meramente presuntiva del pericolo. Con i motivi dal secondo al sesto ha denunciato motivazione apparente e violazione di legge in ordine alla concentrazione delle sostanze e alla tempistica del prelievo, alla concreta offensività della condotta, all'assenza di manovre irregolari o sinistri, all'utilizzo di dichiarazioni verbalizzate e dello stato di agitazione del condannato, al richiamo alle condizioni della carrozzeria e alla cronologia dei fatti e della mancata adozione di misure inibitorie immediate. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha stabilito che la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2026 era una pronuncia interpretativa di rigetto, non una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice. Essa impone un criterio interpretativo nei giudizi ancora pendenti, ma non determina la caducazione dei giudicati già formatisi e non consente, da sola, di dichiarare ineseguibile una pena irrevocabile. L'art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953 consente il superamento del giudicato soltanto quando la norma applicata sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Analogamente, l'art. 673 c.p.p. attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare il titolo irrevocabile quando venga meno, per abrogazione o declaratoria di illegittimità costituzionale, la previsione legale del fatto come reato, ma non gli consente di riesaminare il fatto storico, la valutazione delle prove o il giudizio sull'offensività concreta già compiuto dal giudice della cognizione. Le doglianze relative agli elementi probatori erano quindi estranee ai limiti dell'incidente di esecuzione e manifestamente infondate, oltre che inammissibili. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva comunque considerato una pluralità di dati fattuali convergenti e non aveva fondato il pericolo sulla sola positività agli stupefacenti.
Norme richiamate
La responsabilità per la guida successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope richiede, secondo la lettura costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte, non solo l'accertamento tossicologico, ma anche la concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la sicurezza della circolazione.
La pena era stata applicata con sentenza irrevocabile emessa all'esito del patteggiamento.
art. 30, comma 4, legge 11 marzo 1953, n. 87
La cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna, con superamento del giudicato, presuppone una pronuncia di accoglimento che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma applicata; non è sufficiente una sentenza interpretativa di rigetto.
Il giudice dell'esecuzione può revocare il titolo irrevocabile quando, per abrogazione o declaratoria di illegittimità costituzionale, venga meno la previsione legale del fatto come reato, ma non può rinnovare la valutazione del fatto e delle prove né trasformare l'incidente di esecuzione in una revisione del giudicato.
È richiamato, insieme agli artt. 666 e 670 c.p.p., nell'ambito dei poteri del giudice dell'esecuzione in caso di sopravvenuta illegittimità costituzionale incidente sulla pena.
È richiamato tra gli strumenti processuali dell'intervento del giudice dell'esecuzione sul titolo irrevocabile nei casi eccezionali ammessi.
È richiamato tra le disposizioni che consentono al giudice dell'esecuzione di intervenire sul titolo nei casi di sopravvenuta illegittimità costituzionale incidente sulla pena.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, che individui il significato conforme a Costituzione di una norma incriminatrice senza dichiararla illegittima, vincola l'interpretazione nei giudizi ancora pendenti ma non determina, da sola, la caducazione dei giudicati penali già formatisi.
- Il giudice dell'esecuzione può incidere sul giudicato ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 87 del 1953 e dell'art. 673 c.p.p. quando la norma incriminatrice o quella incidente sul trattamento sanzionatorio sia stata abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima; tale potere non si estende alle successive interpretazioni costituzionalmente orientate prive di efficacia demolitoria.
- L'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per ottenere una nuova verifica della responsabilità penale, della ricostruzione del fatto, della valutazione delle prove o dell'offensività concreta della condotta già accertata con decisione irrevocabile.
- Nel reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, la valutazione della responsabilità richiede, secondo la lettura costituzionalmente orientata richiamata dalla Corte, l'accertamento della concreta idoneità della condotta a porre in pericolo la sicurezza della circolazione, oltre al dato tossicologico; tuttavia, tale parametro non consente al giudice dell'esecuzione di rivalutare il merito dell'accertamento coperto dal giudicato.
- Le ipotesi di deroga alla tendenziale immodificabilità del giudicato penale in sede esecutiva sono eccezionali e non consentono di trasformare l'incidente di esecuzione in un rimedio di revisione straordinario fondato su un successivo arresto interpretativo.
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