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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28625/2020 del 15/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva riconosciuto a Donato Colopi, docente appartenente alle categorie protette, il diritto all'assunzione a tempo indeterminato per la cattedra di fisica (classe A038) con decorrenza 1/9/2011, per omessa riserva di un posto ai disabili da parte dell'Ufficio scolastico provinciale. Il ricorrente (Lecciso), controinteressato e originario destinatario di una delle cattedre, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) carenza di interesse processuale del Colopi in relazione al trasferimento intervenuto; (2) errata interpretazione della disciplina sulle assunzioni e sulla retrodatazione dei contingenti (art. 9, comma 17 D.L. n. 70/2011, decreto interministeriale 3/8/2011 e d.m. n. 74/2011), sostenendo che la quota retrodatata al 2010/2011 dovesse considerarsi distinta e quindi non soggetta alla riserva prevista per le categorie protette.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Lecciso. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Lecce ritenendo infondati entrambi i motivi: (i) il trasferimento del Colopi non escludeva il suo interesse a ottenere una pronuncia favorevole, anche per implicazioni di anzianità ed economiche; (ii) la valutazione sulla ricomprensione delle immissioni in ruolo in un unico contingente per l'a.s. 2011/2012 (anche se una nomina è stata giuridicamente retrodatata al 2010/2011) è corretta: la retrodatazione incide sull'anzianità ma non frammenta il contingente ai fini dell'applicazione della riserva per i disabili, che va rispettata in modo assoluto. La Corte ha inoltre precisato che il d.m. n. 74/2011 è un atto amministrativo non avente natura normativa primaria o regolamentare, per cui il sindacato di legittimità sull'interpretazione di tale atto è limitato; il decreto interministeriale del 3/8/2011, invece, è fonte di natura regolamentare (atto delegato) e può essere oggetto di sindacato. Conseguentemente è confermato il diritto del Colopi alla cattedra riservata e Lecciso è condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 100 codice di procedura civile

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla presunta carenza di interesse dell'appellante; la Corte ha ritenuto infondato il motivo, precisando che l'interesse ad agire si valuta rispetto all'utilità del provvedimento richiesto e che il trasferimento del Colopi non eliminava l'interesse giuridicamente rilevante.

  • art. 9, comma 17, D.L. n. 70/2011 (conv. con modificazioni dalla L. n. 106/2011)

    «... il piano può prevedere la retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010 - 2011 di quota parte delle assunzioni di personale docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi al medesimo anno scolastico 2010 - 2011 ...»

    La norma delega il piano triennale e ammette la possibilità di retrodatazione di quota parte delle assunzioni; la Corte ha ritenuto che tale previsione non consenta di eludere le riserve previste dalla normativa a tutela dei disabili, né di trattare come distinti contingenti le assunzioni riferite al medesimo anno scolastico.

  • Decreto interministeriale 3 agosto 2011 (programmazione triennale 2011-2013)

    Atto di attuazione della delega previsto dall'art. 9, comma 17; ha collocato le assunzioni 2011/2012 in un unico contingente comprendente anche le 10.000 unità retrodatate al 2010/2011. La Corte ha ritenuto che il decreto interministeriale abbia natura normativa secondaria (atto delegato) e sia sindacabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c. quando vi siano errori di interpretazione.

  • D.M. n. 74 del 10 agosto 2011

    Atto ministeriale che ha dettagliato la ripartizione delle unità previste dal piano. La Corte ha qualificato il d.m. come atto amministrativo (collettivo) privo di natura normativa regolamentare; pertanto il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di vizi di motivazione e di eventuale travisamento dei fatti.

  • art. 7, comma 2, Legge 12 marzo 1999, n. 68

    «I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni ... Per le assunzioni ... i lavoratori disabili iscritti ... hanno diritto alla riserva dei posti ... fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.»

    Norma inderogabile di tutela delle categorie protette: l'obbligo della riserva è assoluto e vincola l'amministrazione nell'individuare gli aventi diritto nell'ambito delle assunzioni effettuate per lo stesso anno scolastico, a prescindere da distinzioni interne operative come la retrodatazione di talune nomine.

  • art. 360, n. 3, codice di procedura civile

    Richiamato in relazione al sindacato di legittimità sull'interpretazione delle norme secondarie: la Corte può valutare l'erronea interpretazione di atti aventi natura normativa secondaria (es. decreti delegati).

Massime di principio

  • La retrodatazione giuridica di una nomina incide sull'anzianità ma non frammenta il contingente di assunzioni ai fini dell'applicazione delle riserve: tutte le immissioni in ruolo riferibili allo stesso anno scolastico vanno considerate unitariamente per calcolare e applicare la quota riservata alle categorie protette.
  • Gli atti interministeriali adottati in esecuzione di una delega (decreto interministeriale) hanno natura normativa secondaria e la loro interpretazione può essere sindacata in Cassazione per violazione di legge; invece i decreti ministeriali privi dei requisiti del regolamento possono avere natura amministrativa e sono sindacabili in modo più limitato, soprattutto sul profilo della motivazione.
  • Il diritto dei lavoratori disabili alla riserva di posti è di natura inderogabile: l'amministrazione non può eludere tale obbligo mediante meccanismi interpretativi che frammentino o distinguano artificiosamente i contingenti di assunzione.
  • Il trasferimento o il mutamento di sede del ricorrente/interessato non esime il giudice dal valutare l'interesse ad agire: anche trasferimenti avvenuti durante il giudizio non necessariamente eliminano l'utilità di una pronuncia favorevole, soprattutto per effetti economici o di anzianità.
  • In casi di normativa complessa con atti di fonte diversa (legge, decreto delegato, atto ministeriale), occorre verificare la natura giuridica dell'atto per stabilire l'ampiezza del sindacato giurisdizionale; non tutte le memorie interpretative dell'amministrazione possono prevalere sulla disciplina primaria e sulle tutele costituzionalmente rilevanti.

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