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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 28409/2020 del 14/12/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I controricorrenti (i lavoratori) avevano ottenuto in appello la declaratoria di illegittimità dei contratti a termine e di collaborazione con l'IPI e la conversione dei rapporti in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla prima assunzione, con conseguente ordine di ripristino e risarcimento. Il Ministero ha proposto ricorso in Cassazione denunciando la violazione di norme rilevanti (tra cui art. 36 d.lgs. n. 165/2001, art. 7 comma 20 d.l. n. 78/2010 e art. 14 comma 15 d.l. n. 98/2011) sostenendo che l'IPI aveva natura pubblica già prima della soppressione e che, per tale ragione, la conversione in rapporti di pubblico impiego non poteva essere disposta; in alternativa il Ministero ha invocato l'interpretazione restrittiva della nozione di "personale a tempo indeterminato attualmente in servizio" prevista dall'art. 7 comma 20.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha cassato la sentenza della Corte d'appello nella parte in cui aveva disposto la conversione dei rapporti a termine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso il Ministero. La Corte ha ritenuto che, alla data della soppressione, l'IPI avesse la natura di ente pubblico (riconoscibile per la serie di interventi legislativi, il regime finanziario e il controllo ministeriale) e che tale natura fosse ostativa alla costituzione automatica di rapporti di pubblico impiego in funzione della declaratoria di illegittimità dei termini. Tuttavia la Cassazione ha confermato le statuizioni della Corte d'appello relative al risarcimento del danno riconosciuto ai lavoratori (parte non censurata dal Ministero). La causa è stata decisa nel merito senza rinvio e le spese sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 36, d.lgs. n. 165/2001

    Norma richiamata nel ricorso per questioni attinenti ai rapporti di lavoro nel pubblico impiego: la Corte la considera nel quadro generale ma focalizza la decisione sulla natura pubblica dell'ente, che impedisce la conversione automatica in rapporti di pubblico impiego

  • art. 7, comma 20, d.l. n. 78/2010

    "gli stanziamenti finanziari a carico del bilancio dello Stato previsti, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per le esigenze di funzionamento dei predetti enti pubblici confluiscono nello stato di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni alle quali sono trasferiti i relativi compiti ed attribuzioni, insieme alle eventuali contribuzioni a carico degli utenti dei servizi per le attività rese dai medesimi enti pubblici"

    La Corte lo interpreta come norma ricognitiva della natura pubblica dell'IPI al momento della soppressione: il trattamento finanziario e il trasferimento diretto dei compiti indicano che si trattava di ente pubblico e non di soggetto privatistico liquidabile, con conseguente operatività del divieto di conversione in rapporto di pubblico impiego

  • art. 14, comma 15, d.l. n. 98/2011

    "L'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si interpreta nel senso che le amministrazioni di destinazione subentrano direttamente nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi degli enti soppressi, senza che tali enti siano previamente assoggettati a una procedura di liquidazione"

    Interpretazione autentica che la Corte ritiene confermi la qualificazione pubblicistica dell'ente e la modalità di trasferimento dei rapporti giuridici alla pubblica amministrazione senza liquidazione, rafforzando l'ostatività della conversione dei rapporti a termine in rapporti di pubblico impiego

  • art. 30 cod. civ.

    Norma richiamata nel ricorso; la Corte prende in esame anche profili di diritto civile relativi ai rapporti giuridici, ma la decisione si fonda prevalentemente sulla qualificazione pubblicistica dell'ente alla stregua di disposizioni legislative

  • art. 11 dispos. att. cod. civ.

    Richiamato dal Ministero a supporto di argomentazioni sul regime giuridico dei rapporti; la Corte lo considera nel più ampio contesto normativo ma la questione decisiva rimane la natura pubblica dell'ente

  • art. 360, n. 3, c.p.c. (motivo di cassazione)

    Fondamento formale del motivo di ricorso in Cassazione (violazione e falsa applicazione di norme di diritto)

  • art. 384 c.p.c.

    Norma che ha consentito alla Corte di decidere la causa nel merito senza rinvio, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • La qualificazione di un ente come pubblico o privato è questione di diritto che il giudice deve accertare d'ufficio, anche alla luce degli interventi legislativi, del regime finanziario e del controllo esercitato dall'amministrazione vigilante.
  • Se un ente è riconducibile alla sfera pubblica al momento della soppressione o per interventi legislativi successivi, la conversione automatica di contratti a termine in rapporti di pubblico impiego è ostativa; la tutela predominante è il risarcimento del danno piuttosto che la stabilizzazione automatica.
  • Le norme che dispongono il trasferimento dei compiti e del relativo personale senza liquidazione (es. art. 7 comma 20 d.l. 78/2010 e la sua interpretazione autentica) vanno interpretate come indice di natura pubblicistica e trasferimento diretto dei rapporti giuridici all'amministrazione di destinazione.
  • Per valutare situazioni analoghe è necessario esaminare la serie normativa e il trattamento finanziario (stanziamenti, fonte di finanziamento) e l'effettivo controllo esercitato dall'amministrazione: questi elementi pesano più dell'eventuale formulario statutario adottato dall'ente.
  • Anche quando la conversione è esclusa per ragioni di natura pubblicistica, i lavoratori possono ottenere un risarcimento per illegittimità dei termini; il giudice può decidere il merito senza ulteriore istruttoria se i fatti sono sufficientemente accertati.

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