Cassazione Civile, Sentenza n. 28414/2020 del 14/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della procedura di selezione interna per il conferimento dell'incarico di caposala e dell'atto finale di graduatoria, con richiesta di inquadramento nel livello Ds e risarcimento dei danni patrimoniali per le differenze retributive e per il pregiudizio alla professionalità. La ricorrente contestava l'idoneità della valutazione effettuata da una società esterna (Probus s.r.l.), denunciando carenze nella griglia e nella motivazione della valutazione delle altre candidate e sostenendo che la selezione fosse viziata e contraria ai principi di correttezza, imparzialità e trasparenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte d'Appello ha correttamente valutato la procedura selettiva e ha accertato l'insussistenza del requisito attitudinale della ricorrente, sulla base del rapporto della società esterna. La Corte di legittimità ha ritenuto che le doglianze della ricorrente consistessero in una rivalutazione del fatto e delle prove (inammissibile in sede di cassazione), non essendo state indicate specifiche violazioni di legge o omissioni motivazionali rilevanti ai sensi dell'art.360 c.p.c.; pertanto il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali, con richiamo all'obbligo del versamento di ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR 115/2002 se dovuto.
Norme richiamate
art.1175 c.c.
Richiamato in relazione al dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e nella gestione della procedura selettiva indetta dal datore di lavoro.
art.1128 c.c.
Richiamato unitamente all'art.1175 c.c. per indicare i doveri correlati all'indizione del bando e all'adempimento delle obbligazioni assunte con l'offerta al pubblico.
art.360 c.p.c. comma 1 n.3
Norma sulla censura per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha richiamato che la ricorrente non ha specificamente dimostrato una violazione di legge, ma ha proposto una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
art.360 c.p.c. comma 1 n.5
Richiamato nel testo giurisprudenziale per delimitare il vizio per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha confermato che non è stato dimostrato un omesso esame tale da integrare il vizio rilevante in cassazione.
art.366 nn. 3, 4 e 6 c.p.c.
Richiamati in relazione al principio di specificità delle censure richieste in cassazione; la Corte ha osservato la carenza di specificità della doglianza sulla griglia di valutazione e sui titoli delle concorrenti.
art.100 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente con riferimento all'onere e all'interesse processuale; la Corte ha ritenuto assorbita la censura una volta esclusa l'illegittimità della esclusione dalla procedura.
art.112 c.p.c.
Citato nella doglianza procedurale ma la sua violazione non è stata dimostrata concretamente; la censura si è risolta in una richiesta di nuovo esame del merito.
art.13 DPR 115/2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di impugnazione di selezioni interne, il giudice di merito è chiamato a valutare la congruità della procedura e l'esistenza dei requisiti richiesti dal bando; se valuta che manchi l'idoneità attitudinale, la sua decisione sul merito non è sindacabile in cassazione salvo violazioni di legge specifiche o omesso esame di fatto decisivo.
- La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove: le doglianze che si riducono a una diversa valutazione delle risultanze probatorie sono, di regola, inammissibili in sede di legittimità.
- Per un ricorso efficace è necessario formulare censure specifiche e circostanziate (es. indicare la griglia di valutazione, i punteggi contestati, le discrepanze concrete tra titoli e valutazione) e proporre violazioni di diritto dimostrabili o omissioni motivazionali rilevanti ai sensi dell'art.360 c.p.c.; la mera deduzione di erroneità della valutazione tecnica non basta.
- Quando la selezione prevede valutazione da parte di esperti esterni, i giudici tendono a deferire la valutazione tecnica salvo che emerga, in modo chiaro e documentato, un vizio procedurale, un palese errore di fatto o un comportamento in mala fede.
- Se si contesta l'interesse ad agire o la sussistenza di un requisito essenziale previsto dal bando, conviene dimostrare concretamente l'idoneità attraverso elementi obiettivi e comparativi (esibizione di titoli, risultati di prove, incongruenze nella graduatoria) già in sede di primo grado e appello, perché tali questioni difficilmente vengono rimesse in discussione dalla Cassazione.
- In caso di soccombenza, il ricorrente può essere condannato alle spese e soggetto ad ulteriori adempimenti (es. contributo unificato aggiuntivo) se il giudizio è stato instaurato dopo determinate date previste dalla normativa.
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