Cassazione Civile, Sentenza n. 28630/2020 del 15/12/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Società impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Trento che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a Vasile Diaconu, sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art.18, comma 4, L. n.300/1970 (come novellato dalla L. n.92/2012) e dell'art.10 lett. B) del CCNL metalmeccanico, nonché l'erronea esclusione di nocumento morale o materiale per l'azienda e la mancata rilevanza disciplinare della condotta "connessa" al rapporto di lavoro. Il licenziamento era stato motivato da frasi minacciose proferite da Diaconu contro un componente della RSU durante un'assemblea sindacale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società, confermando la valutazione della Corte d'Appello secondo cui le frasi minacciose, alla luce del contesto e della condotta abituale del lavoratore, non dimostravano un serio proposito idoneo a integrare reato o a causare nocumento morale o materiale all'azienda. Pertanto la condotta è stata ricondotta a una fattispecie disciplinare meno grave (art.9 del CCNL) suscettibile di sanzione conservativa; il licenziamento è stato ritenuto illegittimo. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e liquidazione degli onorari.
Norme richiamate
art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), come novellato dalla L. n.92/2012
Richiamata dalla Società per contestare la tutela reintegratoria; la Corte ha ritenuto legittima l'applicazione del regime di tutela reale/reintegrazione quando il licenziamento si rivela illegittimo per mancanza di fatto materiale idoneo a giustificare il recesso
art. 10, lett. B) del CCNL per le imprese metalmeccaniche 15.10.2009
Norma invocata dalla datrice di lavoro come base della contestazione disciplinare; la Corte territoriale ha valutato che la condotta denunciata potesse essere ricondotta ad altra fattispecie contrattuale meno grave
art. 9 del CCNL per le imprese metalmeccaniche 15.10.2009
La Corte ha ritenuto che il comportamento del lavoratore rientrasse nell'ipotesi disciplinare meno grave prevista da questa disposizione, per la quale è prevista una sanzione conservativa e non il licenziamento
art. 2119 c.c.
Richiamato dalla Società in relazione alle norme generali sul recesso; la Corte ha ritenuto infondate le censure basate su tale norma perché mancava il nocumento morale o materiale e la gravità necessaria a giustificare il recesso per giusta causa/giustificato motivo
art. 13, co.1 quater, d.P.R. n.115/2002
Richiamato nella parte dispositiva per gli adempimenti e la quantificazione del contributo unificato in sede di cassazione; atto formale relativo agli oneri processuali
Massime di principio
- In contestazioni disciplinari occorre valutare il contesto fattuale: minacce verbali possono non integrare licenziamento se non risultano serie, idonee a costituire reato o a arrecare nocumento effettivo all'azienda
- La valutazione della gravità della condotta è presidio tipico del giudice di merito; la Cassazione verifica la logicità e coerenza delle risultanze e del percorso argomentativo, non sostituisce il sindacato sulla valutazione probatoria concretamente svolta
- Se la condotta rientra in una fattispecie contrattuale punita con sanzione conservativa (es. art.9 CCNL), il licenziamento può essere illegittimo e la tutela ricorrente è quella reale (reintegrazione/indennità) se prevista dalla normativa applicabile
- L'assenza di elementi che configurino reato o danno morale/materiale per il datore indebolisce la legittimità di un licenziamento per giusta causa; il datore deve documentare il nocumento e la gravità
- In situazioni analoghe, il datore di lavoro dovrebbe valutare proporzionalmente la sanzione, contestare la specifica fattispecie contrattuale pertinente e raccogliere prove chiare sull'effettiva perturbazione del rapporto di lavoro prima di procedere al licenziamento
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