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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35683/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione anticipata relativa ai periodi 10/04/2020-20/08/2020 e 20/02/2024-24/04/2024. Il ricorrente denunciava errata applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 54 ord. pen.) e manifesta illogicità (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), sostenendo che non poteva impugnare prima il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma del 22/05/2022 perché le informazioni sulla condotta tenuta durante la detenzione all'estero (provenienti da Londra) erano pervenute solo nel giugno 2024 e che quelle informazioni avevano poi determinato un positivo apprezzamento con concessione della liberazione anticipata per altro semestre.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di coerenza e perspicuità, per mancata allegazione degli atti richiamati, per omissione di confronto con l'argomentazione centrale del provvedimento impugnato (la non unitarietà di periodi temporali distanti) e, soprattutto, per carenza di interesse, avendo il ricorrente già espiato la pena in regime di affidamento in prova il 2/11/2024. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Richiamato come presidio delle censure di errata applicazione di legge; la Corte ha ritenuto che il motivo non fosse esposto con la necessaria chiarezza e autosufficienza e quindi inidoneo a sorreggere il ricorso per cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Invocato per la censura di manifesta illogicità; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia adeguatamente dimostrato la illogicità della motivazione impugnata e non si sia confrontato con l'argomento decisivo del giudice di merito

  • art. 54 ordinamento penitenziario

    Riferimento alla disciplina della liberazione anticipata e al computo dei semestri; la Corte ha condiviso il giudizio del Tribunale che i periodi temporali tra loro distanti non potevano essere valutati unitariamente ai fini del riconoscimento del beneficio

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità processuale con conseguente condanna

  • giurisprudenza: Sez. 1, n. 50481 del 09/10/2019 (Frisari)

    Richiamata per stabilire che manca interesse a proporre ricorso per cassazione avverso il diniego della liberazione anticipata quando, nel corso del procedimento, il condannato abbia già espiato la pena

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione deve essere chiaro, coerente e autosufficiente: vanno esposti compiutamente i motivi, corredati degli atti necessari e delle richieste conclusive.
  • Se la censura si fonda su documenti o atti acquisiti tardivamente, è importante sollecitare e, se necessario, impugnare tempestivamente il provvedimento di merito che ha disciplinato la questione procedurale (es. richiesta di rideterminazione dei semestri), altrimenti la tardività può pregiudicare la valutazione in sede di gravame.
  • I periodi di detenzione fra loro temporalmente troppo distanti possono non essere valutati unitariamente ai fini del riconoscimento della liberazione anticipata; occorre motivare specificamente perché dovrebbero invece essere riuniti.
  • La presenza di un interesse giuridico concreto è requisito essenziale per l'ammissibilità del ricorso: se la pena è stata già espiata o l'interesse è divenuto meramente teorico, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • L'inammissibilità comporta spesso la condanna alle spese e, in mancanza di elementi escludenti, la sanzione alla Cassa delle ammende; valutare quindi i rischi economici prima di proporre ricorso privo di fondamento o di interesse concreto.

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