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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04377/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione immobiliare: il conduttore ha allegato di avere versato, nel corso del rapporto, somme complessivamente superiori a quelle dovute secondo il contratto registrato, per circa 23.000 euro, e ha quindi chiesto la restituzione dell’eccedenza. I locatori si sono costituiti e uno dei convenuti ha proposto domanda riconvenzionale per il pagamento di cinque mensilità non corrisposte e di una quota delle spese di registrazione, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale ha rigettato la domanda restitutoria e accolto solo in parte la riconvenzionale. In appello il conduttore ha censurato la valutazione delle prove documentali (matrici di assegno, estratti conto, copie di assegni), la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio per quantificare i versamenti eccedenti e il rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., sostenendo che fosse diretta verso un terzo istituto di credito e non verso la controparte. In cassazione ha dedotto un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. e violazione/falsa applicazione degli artt. 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., contestando il mancato rilievo probatorio dei documenti prodotti e il diniego di CTU e ordine di esibizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile perché il ricorrente non aveva depositato copia autentica della sentenza impugnata completa di motivazione, avendo depositato soltanto il dispositivo. Ha richiamato l’art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., che richiede il deposito della sentenza completa di tutti i suoi elementi costitutivi. La Corte ha aggiunto, in via assorbita, che il ricorso sarebbe comunque stato inammissibile: le doglianze miravano infatti a rimettere in discussione il giudizio di fatto e la valutazione delle prove compiuti dal giudice di merito, attività insindacabili in cassazione; inoltre, l’ordine di esibizione e la CTU erano stati correttamente negati perché richiesti a fronte di una prova documentale ritenuta insufficiente e, se accolti, avrebbero indebitamente esonerato la parte attrice dall’onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato. Nonostante la formula conclusiva del dispositivo, la motivazione precisa che la ragione decisiva è l’improcedibilità. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione è necessario depositare copia autentica della sentenza impugnata completa di motivazione; il solo deposito del dispositivo è insufficiente.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Non è consentito utilizzare il vizio motivazionale per ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie.

  • art. 210 c.p.c.

    L’ordine di esibizione non può essere usato per supplire all’insufficienza della prova già fornita e per sollevare la parte dall’onere probatorio dei fatti costitutivi.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica diversa elaborazione nella decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il deposito della sentenza impugnata deve comprendere l’intero provvedimento, inclusa la motivazione: il solo dispositivo non soddisfa il requisito di procedibilità.
  • Le censure che mirano a contestare l’apprezzamento del materiale probatorio e la scelta delle prove ritenute più idonee attengono al merito e sono, di regola, insindacabili in sede di legittimità.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta con finalità meramente esplorative o per supplire alla carenza di prova della parte onerata.
  • L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per elidere l’onere della parte di provare i fatti posti a fondamento della propria domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLocazione abitativa
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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