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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32140/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che il ricorso potesse fondarsi su una diversa lettura delle prove e ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza relativa al concorso tra ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione di merito che aveva affermato la sua responsabilità per i reati di commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, previsti dagli artt. 474 e 648 c.p. L'unico motivo contestava la correttezza della valutazione probatoria posta a fondamento della responsabilità, chiedendo in sostanza una diversa valutazione della rilevanza o dell'attendibilità delle fonti di prova. Un ulteriore profilo censurava la configurabilità del concorso tra i due reati. La Corte ha ritenuto il primo profilo non consentito in sede di legittimità, perché diretto a sovrapporre una nuova valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito. Ha ritenuto il secondo profilo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui ricettazione e commercio di prodotti con segni falsi possono concorrere, poiché le rispettive condotte sono strutturalmente e cronologicamente differenti.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    La norma incrimina il commercio di prodotti con segni falsi; il reato può concorrere con la ricettazione quando le condotte presentano struttura e successione temporale differenti.

  • art. 648 c.p.

    La norma incrimina la ricettazione; il relativo reato può concorrere con il commercio di prodotti con segni falsi, in ragione della differenza strutturale e cronologica delle condotte.

  • art. 616 c.p.p.

    La decisione applica la disciplina dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, con le conseguenze sulle spese processuali e sul pagamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile in sede di legittimità il ricorso che si limiti a sollecitare una diversa valutazione della rilevanza o dell'attendibilità delle fonti di prova rispetto a quella compiuta dai giudici di merito, senza individuare un effettivo vizio deducibile mediante il controllo di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito né verificare la tenuta logica della decisione mediante il raffronto con modelli alternativi di ragionamento elaborati dall'esterno della motivazione impugnata.
  • Il delitto di ricettazione può concorrere con quello di commercio di prodotti con segni falsi quando le due fattispecie si riferiscono a condotte strutturalmente e cronologicamente differenti.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneFalsità in scrittura privataImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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