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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48102/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per il furto aggravato di 483 pannelli fotovoltaici. Le censure principali riguardano: (1) la mancata traduzione di atti essenziali (decreto di citazione e alcuni atti di primo grado) e l'assenza di interprete per Zerrouq, con conseguente violazione del diritto di difesa; (2) la tardiva notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello di En Nasiry (notifica avvenuta il 21/09/2022 per udienza fissata il 03/10/2022), violando il termine di comparizione previsto dall'art. 601 c.p.p.; (3) contestazioni processuali relative alla mancata considerazione da parte della Corte d'appello dell'istanza di rinvio per concomitante impegno del difensore e alla sostituzione d'ufficio del difensore senza motivazione adeguata. Entrambi i ricorrenti hanno dedotto anche vizio di motivazione circa l'affermazione della responsabilità penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i ricorsi. Per Zerrouq Abdellah il terzo motivo è stato ritenuto fondato: alcuni atti processuali (tra cui il decreto di citazione) non erano stati tradotti in lingua a lui comprensibile e la nullità, tempestivamente eccepita, determina l'annullamento senza rinvio delle sentenze di primo e secondo grado e la trasmissione degli atti al Tribunale di Chieti. Per En Nasiry Abdelali il primo motivo è stato ritenuto fondato: la notificazione tardiva del decreto di citazione ha integrato una nullità generale dell'intervento dell'imputato nel grado di appello, tempestivamente eccepita; la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia per nuovo giudizio. Le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma sostanziale che disciplina il delitto di furto, indicato nel capo di imputazione come fondamento della responsabilità penale.

  • art. 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 c.p.

    Aggravanti contestate al reato di furto (es. l'uso della violenza sulle cose, commesso in più persone e su cose esposte alla pubblica fede), rilevanti ai fini della qualificazione e della pena.

  • art. 161 c.p.p.

    Regola le modalità di notifica degli atti all'imputato; richiamata con riferimento alla notificazione del decreto di citazione e alla validità della stessa.

  • art. 601 c.p.p.

    Stabilisce il termine di comparizione nel giudizio d'appello (termine a comparire di venti giorni) e la relativa efficacia; la violazione del termine integra una nullità generale dell'intervento dell'imputato in appello, rilevabile se tempestivamente dedotta.

  • art. 180 c.p.p.

    Indica i termini entro i quali devono essere dedotte o rilevate le nullità; rilevante per verificare la tempestività dell'eccezione relativa alla tardiva notificazione.

  • art. 108 c.p.p.

    Regola le istanze di termine a difesa in Cassazione; citata in relazione alla richiesta di termine da parte del nuovo difensore, poi respinta dalla Corte secondo il proprio indirizzo.

  • art. 546 c.p.p.

    Disposizione sul contenuto e motivazione della sentenza; richiamata nelle censure di vizio di motivazione rispetto alla valutazione delle prove e della responsabilità.

  • art. 125 Cost.

    Principio costituzionale relativo all'efficacia del giudizio e alla parità delle parti; richiamato in relazione alle garanzie processuali sostanziali e formali.

  • art. 101 Cost.

    Principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale e del giusto processo; evocato nelle doglianze procedurali.

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale sul giusto processo e sulle garanzie difensive, richiamato nelle censure concernenti il diritto alla difesa e al contraddittorio.

  • art. 6 CEDU

    Garanzia del giusto processo prevista dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; invocata con riferimento al diritto dell'imputato a comprendere gli atti e ad essere assistito adeguatamente.

  • Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016 (Lo Verde, Rv. 269215)

    Giurisprudenza della Corte di cassazione che afferma che l'omessa nomina di interprete, quando è accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, determina una nullità a regime intermedio.

  • Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022 (Amato, Rv. 283988)

    Giurisprudenza che precisa che, in appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni ex art. 601, comma 3, c.p.p. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, rilevabile se tempestivamente dedotta.

Massime di principio

  • L'omessa traduzione degli atti essenziali e la mancata nomina dell'interprete quando è accertata la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato costituiscono nullità rilevante che può comportare l'annullamento delle sentenze; la nullità è di regime intermedio e può essere fatta valere anche in Cassazione se tempestivamente eccepita.
  • Nel giudizio d'appello il rispetto del termine di comparizione (circa 20 giorni previsto dall'art. 601 c.p.p.) è essenziale: la notificazione tardiva del decreto di citazione può determinare una nullità generale dell'intervento dell'imputato, con conseguente annullamento e rinvio se l'eccezione è tempestiva.
  • Le eccezioni procedurali (es. richiesta di rinvio per concomitante impegno del difensore, mancata allegazione di ordinanze, sostituzioni difensive) devono essere tempestivamente svolte e motivate; la Corte deve darne conto nelle sue decisioni, altrimenti le omissioni possono essere rilevanti se incidono sul diritto di difesa.
  • Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo che comporta la nullità essenziale processuale, le restanti censure vengono di regola assorbite e la decisione finale contempera la natura della nullità: può seguire annullamento con rinvio (per riassunzione del processo) oppure annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti, a seconda della gravità e del contenuto del vizio.
  • Le obiezioni relative alla motivazione della decisione di merito (art. 546 c.p.p.) devono dimostrare che la valutazione probatoria è illogica o priva di adeguata giustificazione; tuttavia, se sussiste una nullità procedurale rilevante (es. mancanza di interprete o notificazione invalida), tali questioni possono rimanere assorbite.

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