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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2908/2022 del 26/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di appropriazione indebita continuata e confermato la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il ricorrente deduceva: (1) abnormità e manifesta illogicità della motivazione sulle statuizioni civili, contestando la determinazione degli importi e la decorrenza degli interessi legali (sosteneva che gli interessi e la rivalutazione dovessero decorrere dalla pronuncia della sentenza o dalla data della domanda giudiziale e non dalla data del fatto); (2) violazione dell'art. 495 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU per la mancata assunzione di una prova decisiva, lamentando la revoca, senza motivazione sufficiente, di prove testimonali ammesse ex art. 507 c.p.p. e la mancata rinnovazione testimoniale dopo modifica del capo di imputazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In merito al primo motivo, ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato la determinazione del danno e che le censure del ricorrente fossero generiche e infondate; ha confermato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui gli interessi sulle somme liquidate per risarcimento per responsabilità extracontrattuale decorrono dalla data del verificarsi del danno (mora ex re). Quanto alla seconda censura, la Cassazione ha ritenuto generica e manifestamente infondata la doglianza sulla revoca dei testi: il tribunale aveva motivato la superfluità della prova e il ricorrente non aveva allegato elementi concreti che dimostrassero la necessità dell'audizione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1219 cod. civ.

    Il debitore del risarcimento per fatto illecito è in mora dal giorno dell'illecito (mora ex re); da tale data decorrono gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento in tema di responsabilità extracontrattuale.

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Garantisce il diritto della parte di "difendersi provando"; la revoca di prove della difesa priva di motivazione sulla loro superfluità può integrare una nullità rilevante in relazione al diritto di difesa.

  • art. 6 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    Salvaguarda il diritto a un processo equo, compresa la parità delle armi e il diritto della difesa di presentare prove (richiamato in relazione all'art. 495 c.p.p.).

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Regola l'ammissione dei testi; l'eventuale revoca di testi ammessi è legittima se adeguatamente motivata (ad es. per superfluità), altrimenti può determinare vizi procedurali.

  • art. 111, comma 2 Cost.

    Richiama il principio del contraddittorio e della parità delle armi nel processo, in correlazione con le garanzie previste dalla CEDU e dal codice di procedura penale.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, sent. n. 16976/2020; Sez. 3, sent. n. 5580/1982 e altri precedenti)

    Precedenti di legittimità richiamati per affermare il principio sulla decorrenza degli interessi e per chiarire la disciplina delle revoche di testi: la revoca priva di motivazione sulla superfluità è fonte di nullità; viceversa, una motivazione adeguata che dichiari la superfluità legittima la revoca.

Massime di principio

  • Le censure sulle liquidazioni civili in sede penale devono essere specifiche e documentate: argomentazioni generiche senza dati o contraddizioni concrete con la motivazione del giudice sono inammissibili.
  • In linea di principio, per la responsabilità extracontrattuale gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento decorrono dalla data del fatto (mora ex re), salvo che non sussistano ragioni giuridiche e giurisprudenziali specifiche che impongano diversa decorrenza da valutare e dedurre espressamente.
  • La revoca di testi ammessi ex art. 507 c.p.p. è lecita se il giudice motiva adeguatamente la superfluità della prova; se la motivazione manca o è apodittica, la revoca può integrare una nullità rilevante ai fini del diritto di difesa (art. 495 c.p.p. e art. 6 CEDU).
  • Per ottenere accoglimento della doglianza sulla mancata assunzione di prove, la parte deve dimostrare concretamente l'utilità e la necessità della prova revocata; mere affermazioni di principio non sono sufficienti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente la condanna alle spese processuali e può comportare sanzioni pecuniarie (es. ammenda), pertanto è essenziale formulare motivi di impugnazione non generici e ben comprovati.

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