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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32462/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (persona offesa)

La controversia

All'imputato era attribuita una condotta fraudolenta dalla quale era derivato un bonifico, accreditato su un conto corrente a lui intestato. La Corte territoriale aveva fondato l'affermazione di responsabilità non soltanto sul contenuto della denuncia-querela, ma anche sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento, con le quali era stata confermata la ricostruzione dei fatti, nonché su ulteriori risultanze investigative, tra cui l'intestazione del conto corrente destinatario del profitto. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., l'inutilizzabilità del contenuto della querela, assumendo che essa fosse stata posta a fondamento della responsabilità. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per aspecificità, poiché non si confrontava con l'effettiva motivazione della sentenza impugnata e non indicava, mediante la cosiddetta prova di resistenza, se e in quale misura l'eliminazione dell'elemento probatorio contestato avrebbe privato di fondamento la decisione, considerata la presenza di ulteriori elementi concorrenti. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato un'inversione dell'onere della prova, in quanto la Corte territoriale avrebbe richiesto all'imputato di dimostrare la propria estraneità ai fatti sulla base della titolarità del conto corrente destinatario del profitto. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, affermando che non vi era stata inversione dell'onere della prova, ma applicazione del principio secondo cui il percettore del profitto della truffa si identifica, di regola, nell'autore della condotta decettiva o nel concorrente, sicché spetta all'imputato destinatario del profitto allegare elementi alternativi, specifici e concreti idonei a dimostrare la propria estraneità alla sequenza causale del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione effettiva della sentenza impugnata e non forniva la prova di resistenza quanto alla decisività della querela contestata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, escludendo che fosse stato invertito l'onere della prova e valorizzando il dato della titolarità del conto corrente sul quale era confluito il profitto fraudolento, in assenza di allegazioni concrete dell'imputato circa la propria estraneità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    inutilizzabilità del contenuto della querela

    Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata e indicare la concreta incidenza dell'elemento probatorio contestato sulla decisione.

  • art. 640 c.p.

    Il percettore del profitto della truffa è normalmente identificabile nell'autore della condotta decettiva o in chi concorra alla sua realizzazione; l'imputato destinatario del profitto può allegare elementi specifici e concreti per dimostrare la propria estraneità, senza che ciò comporti inversione dell'onere della prova.

Massime di principio

  • È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che deduca l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza indicare, mediante la prova di resistenza, se e in quale misura l'espunzione di tale elemento renderebbe insostenibile la decisione, quando la motivazione si fondi anche su ulteriori elementi autonomi e concorrenti.
  • La contestazione dell'inutilizzabilità di una prova deve confrontarsi con l'effettivo tessuto argomentativo della sentenza impugnata; non è sufficiente assumere che la decisione si fondi esclusivamente sull'elemento censurato quando la motivazione valorizzi anche altre risultanze probatorie.
  • La valorizzazione della titolarità del conto corrente sul quale è confluito il profitto della truffa non determina, di per sé, un'inversione dell'onere della prova quando il giudice muova dalla massima di esperienza secondo cui il percettore del profitto coincide con l'autore della condotta decettiva o con il concorrente.
  • L'imputato che risulti destinatario del profitto del reato può contrastare tale inferenza allegando elementi alternativi, specifici e concreti, idonei a dimostrare la propria estraneità alla sequenza causale del fatto; la mancata allegazione di tali elementi consente al giudice di valorizzare il dato del profitto nell'ambito della valutazione complessiva della prova.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniProve
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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