Cassazione Civile, Ordinanza n. 16825/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, decidendo su due gravami proposti contro la pronuncia del Tribunale di Nola, aveva dichiarato inammissibile uno dei gravami e respinto l'altro in una controversia relativa a due segni distintivi in conflitto, ritenuti identici e riferiti agli stessi prodotti. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 47 della legge marchi; violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c.; violazione e falsa applicazione del medesimo art. 2598 c.c. in relazione agli artt. 100 c.p.c. e 2082 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. La parte ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso.
Norme richiamate
art. 17 l. marchi
richiamato quale norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza ulteriore esame nel merito a causa della rinuncia
art. 47 l. marchi
richiamato quale norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza ulteriore esame nel merito a causa della rinuncia
richiamato per denunciare violazione in tema di concorrenza sleale, ma non scrutinato per l'estinzione del giudizio
richiamato in combinazione con l'art. 2598 c.c. nei motivi di ricorso, senza decisione di merito
richiamato in combinazione con l'art. 2598 c.c. nei motivi di ricorso, senza decisione di merito
richiamato quale ulteriore norma denunciata, ma il motivo non è stato esaminato per rinuncia al ricorso
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio, senza necessità di decidere i motivi di impugnazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e mancata attività difensiva della parte intimata, non si provvede sulle spese.
- Quando il ricorso è estinto per rinuncia, resta assorbito ogni esame nel merito delle censure formulate, anche se attinenti a violazioni di norme sostanziali e processuali.
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