Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16825/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente e, conseguentemente, ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, decidendo su due gravami proposti contro la pronuncia del Tribunale di Nola, aveva dichiarato inammissibile uno dei gravami e respinto l'altro in una controversia relativa a due segni distintivi in conflitto, ritenuti identici e riferiti agli stessi prodotti. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 47 della legge marchi; violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 c.c.; violazione e falsa applicazione del medesimo art. 2598 c.c. in relazione agli artt. 100 c.p.c. e 2082 c.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c. La parte ricorrente ha poi depositato atto di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 17 l. marchi

    richiamato quale norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza ulteriore esame nel merito a causa della rinuncia

  • art. 47 l. marchi

    richiamato quale norma asseritamente violata nei motivi di ricorso, senza ulteriore esame nel merito a causa della rinuncia

  • art. 2598 c.c.

    richiamato per denunciare violazione in tema di concorrenza sleale, ma non scrutinato per l'estinzione del giudizio

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 2598 c.c. nei motivi di ricorso, senza decisione di merito

  • art. 2082 c.c.

    richiamato in combinazione con l'art. 2598 c.c. nei motivi di ricorso, senza decisione di merito

  • art. 1226 c.c.

    richiamato quale ulteriore norma denunciata, ma il motivo non è stato esaminato per rinuncia al ricorso

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio, senza necessità di decidere i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia e mancata attività difensiva della parte intimata, non si provvede sulle spese.
  • Quando il ricorso è estinto per rinuncia, resta assorbito ogni esame nel merito delle censure formulate, anche se attinenti a violazioni di norme sostanziali e processuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorrenza slealeImpugnazioniMarchi
RamiCommercialeProcesso civileProprietà intellettuale
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.