Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 23540/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto generici e diretti sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione del merito sulla concessione delle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova del 3 ottobre 2024, deducendo vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ha sostenuto, in sintesi, che la decisione di merito non avrebbe adeguatamente motivato sul punto e che sarebbero stati trascurati elementi favorevoli, tra cui la risalenza nel tempo del fatto (commesso il 21 maggio 2020). La Corte rileva però che le doglianze si limitano ad affermazioni apodittiche e non si confrontano con il contenuto effettivo della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la gravità della condotta, la fuga alla vista degli agenti e la resistenza fisica opposta all'arresto, confermando anche una pena base solo lievemente superiore al minimo edittale dopo la diminuente del rito.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto motivato in base alla gravità concreta della condotta e all'assenza di elementi positivamente valutabili; in cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione meramente fattuale se la motivazione è non manifestamente illogica.

  • art. 606 c.p.p.

    I motivi di ricorso per cassazione devono denunciare reali vizi di legittimità; sono inammissibili le censure generiche o dirette solo a una nuova valutazione del fatto e della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito sotto la veste formale del vizio di violazione di legge o di motivazione quando la doglianza non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia assente, apparente o manifestamente illogica; non basta contrapporre valutazioni difensive alternative sugli elementi favorevoli o sfavorevoli della condotta.
  • La gravità concreta del fatto, le modalità esecutive e la condotta tenuta dall'imputato durante l'intervento delle forze dell'ordine possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sopra il minimo edittale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., comprese le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.