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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09408/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando il diniego del riconoscimento della continuazione tra i due reati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Salerno, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna: una per furto commesso il 05/07/2015 e una per ricettazione commessa l'11/07/2014. Secondo la difesa, la Corte avrebbe omesso di considerare plurimi indici dell'unicità del disegno criminoso, e cioè l'omogeneità dei titoli di reato, il medesimo bene offeso, la finalità di profitto, la modesta distanza temporale e la contiguità dei luoghi. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la motivazione dell'ordinanza era logica e conforme ai principi di diritto, perché aveva escluso la continuazione in ragione dell'assenza di elementi certi che dimostrassero che, al momento della ricettazione, il ricorrente avesse già programmato il successivo furto, trattandosi di condotte con modalità esecutive del tutto diverse e con un notevole scarto temporale (circa un anno), oltre al fatto che uno dei fatti implicava anche la presenza di complici non coinvolti nell'altro.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Il riconoscimento della continuazione richiede, anche in sede esecutiva, una verifica approfondita di concreti indicatori dell'unitario disegno criminoso; non basta la presenza di singoli indici se i reati risultano frutto di determinazione estemporanea.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte cost. n. 186/2000

    La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende richiede la verifica che la parte non abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074

    Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea

    La continuazione postula la prova di un programma criminoso unitario già esistente al momento del primo reato, desumibile da indicatori concreti e non dalla mera astratta omogeneità dei reati.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra reati, anche nella fase esecutiva, richiede la dimostrazione di un programma criminoso unitario preesistente, almeno nelle sue linee essenziali, al primo episodio criminoso.
  • L'omogeneità dei titoli di reato, il medesimo bene giuridico offeso o la comune finalità di profitto non sono da soli sufficienti a fondare la continuazione se mancano elementi concreti di programmazione unitaria.
  • La distanza temporale significativa e le diverse modalità esecutive possono legittimamente escludere la sussistenza del medesimo disegno criminoso.
  • La presenza di complici in una sola delle condotte può essere un ulteriore indice della non riconducibilità dei fatti a un unico progetto delittuoso.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare una diversa lettura di elementi già valutati in modo logico dal giudice di merito è inammissibile per manifesta infondatezza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende se non risulta che la causa di inammissibilità sia dipesa senza sua colpa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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