Cassazione Penale, Ordinanza n. 24871/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con un primo motivo, l'omessa motivazione sulla mancata declaratoria di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; con un secondo motivo ha denunciato la violazione di legge per eccessività della pena. Dal testo emerge che il ricorso era privo di specificità quanto al primo motivo, perché non indicava in modo concreto l'evidenza della causa di proscioglimento invocata, e che il secondo motivo era anch'esso generico e rivolto, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e dunque non conforme ai requisiti di specificità dell'art. 581 c.p.p., in quanto non individuava con precisione la causa di immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. dedotta. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, ribadendo che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo se frutto di arbitrarietà o di ragionamento illogico. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
immediato proscioglimento
La mancata declaratoria di proscioglimento immediato può essere censurata solo se il ricorrente indica in modo specifico l'evidenza della causa di proscioglimento invocata.
Il ricorso deve contenere motivi specifici; la genericità comporta inammissibilità del motivo.
La pena va determinata dal giudice di merito entro i limiti della discrezionalità consentita dalla legge, con adeguata commisurazione.
La commisurazione della pena deve tenere conto dei criteri legali relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.
Massime di principio
- La deduzione dell'omessa declaratoria di proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. richiede un motivo specifico e autosufficiente, che indichi concretamente la causa di non punibilità o di estinzione immediatamente percepibile dagli atti.
- La censura sulla dosimetria della pena non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito: in cassazione è sindacabile solo la pena determinata in modo arbitrario, manifestamente illogico o privo di ancoraggio ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- La generica prospettazione di vizi della decisione, senza l'indicazione puntuale dei relativi presupposti fattuali e giuridici, integra inammissibilità del motivo di ricorso.
- Il giudizio di legittimità non consente di sostituire la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla congruità della sanzione con una diversa valutazione più favorevole all'imputato.
Come è indicizzato
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