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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13667/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, in sostanza, la configurabilità della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p. Il testo dell'ordinanza precisa che il motivo era generico, di taglio confutativo e sostanzialmente riproduttivo di censure già formulate, senza confrontarsi in modo adeguato con la motivazione della decisione di merito, che aveva già esaminato e respinto la questione con corretti argomenti giuridici. Non sono indicati nel testo gli specifici fatti storici di reato oltre al riferimento alla scriminante invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto era generico e meramente riproduttivo di doglianze già disattese dal giudice di appello, senza un'effettiva critica alla ratio decidendi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non esclude tale condanna quando il ricorso è proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 54 c.p.

    La scriminante dello stato di necessità era stata invocata dal ricorrente, ma la Corte rileva che la doglianza era già stata correttamente esaminata e respinta in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità è applicabile salvo che il ricorrente abbia proposto impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre in modo generico e confutativo censure già esaminate e respinte dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La deduzione di una scriminante deve essere accompagnata da una critica puntuale della ratio decidendi che l'ha esclusa; una mera reiterazione della tesi difensiva non è sufficiente.
  • Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
SottomaterieStato di necessità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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