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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13318/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di 8 polizze (7 intestate al ricorrente) disposto dal GIP, contestando la sussistenza del fumus del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 per presunta evasione fiscale (periodo 2013-2021). Il difensore ha prodotto consulenza tecnica e documentazione atta a dimostrare l'originaria lecita provenienza delle provviste (redditi agricoli, contributi Arcea a fondo perduto, cedole/dividendi tassati alla fonte) e ha rilevato errori quali l'attribuzione al ricorrente di una polizza intestata a una società (F.lli Scordamaglia s.n.c.) di cui detiene solo il 25%, l'omessa verifica anno per anno della soglia di punibilità e la possibile prescrizione per annualità anteriori; ha inoltre evidenziato che alcune polizze sono alimentate da versamenti periodici non riconducibili a versamenti unici di redditi non dichiarati.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia effettuato una verifica concreta e puntuale del fumus del reato in relazione alla fattispecie contestata, si sia limitato a un ragionamento induttivo basato sulla sola "sproporzione" tra valore delle polizze e redditi dichiarati, non abbia considerato adeguatamente le deduzioni e le prove fornite dalla difesa (CTP, natura dei redditi, modalità di versamento), non abbia verificato il superamento della soglia di punibilità per ciascun anno né affrontato la questione della prescrizione e abbia attribuito impropriamente al ricorrente il valore di una polizza intestata a una società terza. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Crotone per nuovo esame.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4 (dichiarazione infedele)

    "b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni"

    La Corte richiama che l'art. 4 richiede, oltre alla indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori al reale, il superamento della soglia di punibilità (sia percentuale che assoluta) e che tale soglia va verificata con riferimento all'imposta evasa per ciascun anno; è elemento costitutivo del reato e quindi rilevante già in fase cautelare.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 28, 32, 44, 45

    Norme richiamate dalla difesa in ordine alla qualificazione tributaria di redditi (es. reddito agrario) e al regime di tassazione; la Corte osserva che tali questioni sostanziali devono essere prese in considerazione e valutate concretamente dal riesame nella verifica del fumus.

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600, art. 26

    Richiamato in relazione alla normativa tributaria e all'individuazione degli elementi soggettivi e oggettivi del reddito imponibile; rilevanza nella valutazione della lecita provenienza delle provviste.

  • codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato per differenziare il requisito della gravità indiziaria (necessario per misure personali) dalle misure reali; tuttavia la Corte sottolinea che anche per i sequestri preventivi è necessario un controllo concreto del fumus da parte del giudice del riesame.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 18954/2016 (Capasso)

    Principio secondo cui il Tribunale del riesame deve compiere un controllo concreto e non meramente astratto del fumus in materia di misure reali, valutando le argomentazioni della difesa e, se possibile 'icto oculi', anche l'elemento soggettivo.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 58008/2018 (Morabito)

    Conferma l'obbligo del riesame di valutare puntualmente tutte le risultanze, comprese le confutazioni e gli elementi difensivi che possano incidere sulla sussistenza del fumus.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 920/2003 (Montella)

    Richiama la nozione di 'sproporzione' da valutare con criteri di esperienza e riferita al momento e all'oggetto dell'acquisto; non sufficiente da sola a provare la illecita provenienza dei beni senza accertamento più specifico.

  • Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23810/2019 (Versaci)

    Richiama che il reato di dichiarazione infedele è reato istantaneo perfezionatosi al momento della presentazione della dichiarazione; ciò ha rilievo ai fini della prescrizione.

Massime di principio

  • In sede di sequestro preventivo su beni ritenuti provento di dichiarazione infedele il giudice del riesame deve effettuare un controllo concreto e motivato del 'fumus' e non limitarsi a valutazioni astratte o alla sola sproporzione tra beni e redditi dichiarati.
  • La soglia di punibilità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (percentuale e/o valore assoluto) è un elemento costitutivo del reato e va verificata anno per anno in fase cautelare: senza accertamento del superamento della soglia non può legittimamente disporsi il sequestro preventivo per dichiarazione infedele.
  • Le deduzioni e le prove portate dalla difesa (consulenze tecniche, documentazione su natura dei redditi, modalità di versamento) devono essere esaminate e contrastate con argomentazione specifica; il mancato confronto costituisce vizio di motivazione.
  • Non è lecito attribuire automaticamente a una persona fisica beni intestati a un diverso soggetto giuridico (es. società) senza prova che questi siano riconducibili alla persona (schermo, simulazione); l'errata imputazione di beni può incidere sul calcolo del fumus e sulla soglia di punibilità.
  • Per polizze o strumenti alimentati da versamenti periodici va considerato il criterio di imputazione temporale: non sempre il valore finale può essere attribuito all'ultimo anno di imposta; la distinzione tra versamenti periodici e versamento unico è rilevante per individuare l'anno di percezione del reddito e per la prescrizione.
  • In reati istantanei come la dichiarazione infedele occorre verificare i termini di prescrizione riferiti all'anno di presentazione della dichiarazione; omissioni su questo punto possono rendere illegittimo il sequestro per annualità ormai prescritte.
  • Il giudice del riesame, pur non avendo poteri istruttori estesi, deve comunque valutare concretamente gli elementi della difesa e può, nei limiti del riesame, accertare l'insussistenza dell'elemento soggettivo se ciò è evidente 'icto oculi'.

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