Cassazione Penale, Sentenza n. 13318/2023 del 30/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il sequestro preventivo di 8 polizze (7 intestate al ricorrente) disposto dal GIP, contestando la sussistenza del fumus del reato di dichiarazione infedele ex art. 4 d.lgs. n. 74/2000 per presunta evasione fiscale (periodo 2013-2021). Il difensore ha prodotto consulenza tecnica e documentazione atta a dimostrare l'originaria lecita provenienza delle provviste (redditi agricoli, contributi Arcea a fondo perduto, cedole/dividendi tassati alla fonte) e ha rilevato errori quali l'attribuzione al ricorrente di una polizza intestata a una società (F.lli Scordamaglia s.n.c.) di cui detiene solo il 25%, l'omessa verifica anno per anno della soglia di punibilità e la possibile prescrizione per annualità anteriori; ha inoltre evidenziato che alcune polizze sono alimentate da versamenti periodici non riconducibili a versamenti unici di redditi non dichiarati.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso: ha ritenuto che il Tribunale del riesame non abbia effettuato una verifica concreta e puntuale del fumus del reato in relazione alla fattispecie contestata, si sia limitato a un ragionamento induttivo basato sulla sola "sproporzione" tra valore delle polizze e redditi dichiarati, non abbia considerato adeguatamente le deduzioni e le prove fornite dalla difesa (CTP, natura dei redditi, modalità di versamento), non abbia verificato il superamento della soglia di punibilità per ciascun anno né affrontato la questione della prescrizione e abbia attribuito impropriamente al ricorrente il valore di una polizza intestata a una società terza. Per tali ragioni ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Crotone per nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4 (dichiarazione infedele)
"b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni"
La Corte richiama che l'art. 4 richiede, oltre alla indicazione in dichiarazione di elementi attivi inferiori al reale, il superamento della soglia di punibilità (sia percentuale che assoluta) e che tale soglia va verificata con riferimento all'imposta evasa per ciascun anno; è elemento costitutivo del reato e quindi rilevante già in fase cautelare.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 28, 32, 44, 45
Norme richiamate dalla difesa in ordine alla qualificazione tributaria di redditi (es. reddito agrario) e al regime di tassazione; la Corte osserva che tali questioni sostanziali devono essere prese in considerazione e valutate concretamente dal riesame nella verifica del fumus.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 600, art. 26
Richiamato in relazione alla normativa tributaria e all'individuazione degli elementi soggettivi e oggettivi del reddito imponibile; rilevanza nella valutazione della lecita provenienza delle provviste.
codice di procedura penale, art. 273
Richiamato per differenziare il requisito della gravità indiziaria (necessario per misure personali) dalle misure reali; tuttavia la Corte sottolinea che anche per i sequestri preventivi è necessario un controllo concreto del fumus da parte del giudice del riesame.
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 18954/2016 (Capasso)
Principio secondo cui il Tribunale del riesame deve compiere un controllo concreto e non meramente astratto del fumus in materia di misure reali, valutando le argomentazioni della difesa e, se possibile 'icto oculi', anche l'elemento soggettivo.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 58008/2018 (Morabito)
Conferma l'obbligo del riesame di valutare puntualmente tutte le risultanze, comprese le confutazioni e gli elementi difensivi che possano incidere sulla sussistenza del fumus.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 920/2003 (Montella)
Richiama la nozione di 'sproporzione' da valutare con criteri di esperienza e riferita al momento e all'oggetto dell'acquisto; non sufficiente da sola a provare la illecita provenienza dei beni senza accertamento più specifico.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23810/2019 (Versaci)
Richiama che il reato di dichiarazione infedele è reato istantaneo perfezionatosi al momento della presentazione della dichiarazione; ciò ha rilievo ai fini della prescrizione.
Massime di principio
- In sede di sequestro preventivo su beni ritenuti provento di dichiarazione infedele il giudice del riesame deve effettuare un controllo concreto e motivato del 'fumus' e non limitarsi a valutazioni astratte o alla sola sproporzione tra beni e redditi dichiarati.
- La soglia di punibilità prevista dall'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 (percentuale e/o valore assoluto) è un elemento costitutivo del reato e va verificata anno per anno in fase cautelare: senza accertamento del superamento della soglia non può legittimamente disporsi il sequestro preventivo per dichiarazione infedele.
- Le deduzioni e le prove portate dalla difesa (consulenze tecniche, documentazione su natura dei redditi, modalità di versamento) devono essere esaminate e contrastate con argomentazione specifica; il mancato confronto costituisce vizio di motivazione.
- Non è lecito attribuire automaticamente a una persona fisica beni intestati a un diverso soggetto giuridico (es. società) senza prova che questi siano riconducibili alla persona (schermo, simulazione); l'errata imputazione di beni può incidere sul calcolo del fumus e sulla soglia di punibilità.
- Per polizze o strumenti alimentati da versamenti periodici va considerato il criterio di imputazione temporale: non sempre il valore finale può essere attribuito all'ultimo anno di imposta; la distinzione tra versamenti periodici e versamento unico è rilevante per individuare l'anno di percezione del reddito e per la prescrizione.
- In reati istantanei come la dichiarazione infedele occorre verificare i termini di prescrizione riferiti all'anno di presentazione della dichiarazione; omissioni su questo punto possono rendere illegittimo il sequestro per annualità ormai prescritte.
- Il giudice del riesame, pur non avendo poteri istruttori estesi, deve comunque valutare concretamente gli elementi della difesa e può, nei limiti del riesame, accertare l'insussistenza dell'elemento soggettivo se ciò è evidente 'icto oculi'.
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