Cassazione Civile, Ordinanza n. 26007/2026 del 30/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La curatela ha esercitato l’azione revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l.fall. in relazione al pagamento di € 21.830,21, effettuato il 3 dicembre 2013 alla società creditrice in esito a un’ordinanza di assegnazione nell’esecuzione presso terzi, avviata con pignoramento del 30 ottobre 2013 presso una cooperativa. Il credito derivava da un contratto di appalto stipulato dalla creditrice con un’impresa individuale, che il 1° settembre 2013 aveva ceduto l’azienda alla società poi fallita, insieme ai relativi debiti. L’impresa cedente e la cessionaria presentarono domanda di concordato preventivo il 23 dicembre 2013; la domanda fu respinta e il fallimento venne dichiarato il 12 gennaio 2015. Il Tribunale di Genova aveva respinto la domanda revocatoria per mancata prova del requisito soggettivo. La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 348/2024 depositata il 1° marzo 2024, accolse l’appello della curatela: ritenne la curatela legittimata ad agire e reputò provata la scientia decoctionis sulla base di più indizi, fra cui l’istanza di esecuzione immediata, i rapporti non occasionali con il debitore originario, l’emissione di cambiali, la conoscenza della cessione dei debiti e dati di bilancio della cessionaria indicativi di una liquidazione di fatto. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I primi due, cumulando censure di omesso esame, violazione di legge e vizio motivazionale, contestavano la valutazione della documentazione e degli indizi posti a fondamento della scientia decoctionis; sostenevano, tra l’altro, che i documenti dimostrassero l’assenza di rapporti con la cessionaria e la solvibilità della società, richiamando crediti e beni trasferiti dalla cedente e una commessa eseguita dalla ditta individuale. Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c. e 67, secondo comma, l.fall., contestando la valutazione e la rilevanza degli indizi. Il quarto contestava la legittimazione attiva della curatela, sostenendo che il pagamento fosse imputabile alla cedente, quale soggetto pignorato, e non alla cessionaria. La curatela ha proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando che la Corte d’appello non avesse esaminato istanze istruttorie relative alla prova della scientia decoctionis.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché cumulavano censure eterogenee senza consentirne un esame distinto e perché si risolvevano nella richiesta di una nuova valutazione della documentazione, non deducibile in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile: sotto la forma della violazione di legge censurava il giudizio di merito sulla pregnanza degli indizi e sollecitava una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione dei requisiti di precisione, gravità e concordanza. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per difetto di specificità sull’identità del soggetto pignorato, sia perché non colpiva la ratio della sentenza d’appello, che aveva ravvisato la legittimazione della curatela anche in ragione dell’avvio dell’espropriazione dopo la cessione d’azienda e della responsabilità della cessionaria per il debito ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, c.c. Il ricorso incidentale condizionato della curatela è rimasto assorbito. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfetario del 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La pluriarticolata censura investe la statuizione della sentenza che ha ritenuto provata la scientia decoctionis, deducendo che la conclusione è inficiata da travisamento del contenuto della documentazione prodotta, laddove la documentazione evidenzierebbe l’insussistenza di rapporti con la cessionaria di azienda.
La pronuncia d’appello aveva ritenuto provata la scientia decoctionis ai fini dell’azione revocatoria; la Cassazione non ha riesaminato il merito di tale valutazione, dichiarando inammissibili le censure dirette a ottenere una nuova lettura dei documenti e degli indizi.
Con il quarto motivo del ricorso principale si denunzia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 67, secondo comma, l.fall., 81 e 553 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimato attivo all’azione revocatoria il fallimento attore.
La sentenza d’appello, come riferito dalla Cassazione, aveva riconosciuto la legittimazione della curatela anche perché la cessionaria rispondeva del debito ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, c.c.; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva tale ratio decidendi.
Il terzo motivo è inammissibile, in quanto attraverso la censura di violazione di legge si tende a censurare il ragionamento presuntivo circa la pregnanza degli elementi indiziari, giudizio incensurabile in cassazione come violazione di legge quando la critica si risolve in una diversa ricostruzione dei fatti o nel giudizio di assenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza, essendo il giudice di merito libero di apprezzare discrezionalmente gli indizi e la loro valenza (Cass., n. 1234/2019; Cass., n. 20553/2021).
La valutazione della pregnanza degli indizi e della loro precisione, gravità e concordanza appartiene al giudice di merito e non può essere censurata in cassazione come violazione di legge quando la doglianza mira a una diversa ricostruzione dei fatti o a una diversa ponderazione degli indizi.
I primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili, in primo luogo in quanto cumulano diverse censure senza consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate e operarne l'esame separato (Cass., Sez. U. n. 9100/2015), in violazione del principio di chiarezza (Cass., n. 7009/2017; Cass., n. 39169/2021). In secondo luogo, i motivi si risolvono nell’erroneo esame della documentazione in atti, censura non deducibile nel giudizio di legittimità.
Il richiamo alla violazione delle regole di valutazione delle prove non consente di devolvere alla Cassazione una nuova lettura della documentazione; le censure devono inoltre essere formulate in modo da consentire di individuare e trattare separatamente le doglianze.
I primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili, in primo luogo in quanto cumulano diverse censure senza consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate e operarne l'esame separato (Cass., Sez. U. n. 9100/2015), in violazione del principio di chiarezza (Cass., n. 7009/2017; Cass., n. 39169/2021). In secondo luogo, i motivi si risolvono nell’erroneo esame della documentazione in atti, censura non deducibile nel giudizio di legittimità.
La censura di violazione delle regole sulla valutazione delle prove non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione del materiale documentale riservata al giudice di merito.
I primi due motivi del ricorso principale sono inammissibili, in primo luogo in quanto cumulano diverse censure senza consentire di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate e operarne l'esame separato (Cass., Sez. U. n. 9100/2015), in violazione del principio di chiarezza (Cass., n. 7009/2017; Cass., n. 39169/2021). In secondo luogo, i motivi si risolvono nell’erroneo esame della documentazione in atti, censura non deducibile nel giudizio di legittimità.
I motivi di ricorso per cassazione devono individuare con chiarezza le censure e non possono essere utilizzati per ottenere un nuovo esame dei documenti o una diversa ricostruzione dei fatti.
Massime di principio
- È inammissibile un motivo di ricorso per cassazione che cumula censure eterogenee senza esporle in modo chiaro e tale da consentirne l’esame separato.
- La richiesta di una nuova valutazione della documentazione e dei fatti di causa non è deducibile in cassazione mediante la mera denuncia di violazione delle norme sulla prova o di vizio motivazionale.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e della loro complessiva pregnanza spetta al giudice di merito; la relativa ponderazione non è sindacabile in cassazione come violazione di legge quando la censura sollecita una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della pronuncia impugnata; è inammissibile se non censura le ragioni autonome sulle quali essa si fonda.
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