Sentenza del 28/02/2017 n. 5155 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato del modello Unico 2003 per il recupero dell’IVA, originata dall’errata indicazione nel modello F24 del credito IVA utilizzato in compensazione e dal conseguente omesso versamento. La Commissione Tributaria Provinciale di Catania aveva annullato la cartella soltanto quanto alle sanzioni; la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello del contribuente. In cassazione C.G. ha contestato: l’inammissibilità dell’eccezione, formulata per la prima volta in appello, secondo cui l’iscrizione a ruolo avrebbe natura accertativa; la motivazione della sentenza di primo grado; l’omesso invio dell’invito al contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo; e l’insufficiente motivazione della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: contestare in appello il potere di liquidare l’imposta mediante controllo automatizzato integra un nuovo motivo d’impugnazione, precluso se non dedotto in primo grado; poiché il contribuente aveva conosciuto la questione già in quella fase, avrebbe dovuto proporre tempestivamente un motivo aggiunto. Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio difensivo gli avrebbe causato il vizio processuale denunciato. Il terzo è infondato: in caso di semplice errore materiale o omesso/tardivo versamento non occorre il contraddittorio preventivo, salvo incertezze rilevanti sulla dichiarazione; nel caso concreto il recupero risultava riconducibile all’errore nell’indicazione del credito IVA e al mancato versamento. Il quarto è infondato: la cartella conseguente al controllo della dichiarazione può essere motivata richiamando la dichiarazione stessa, che è conosciuta dal contribuente. C.G. è stato condannato a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.200 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito. La precedente decisione di annullamento delle sanzioni limitatamente a tale profilo non è stata modificata dal rigetto del ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Costituisce domanda nuova non proponibile in appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 la deduzione con la quale il contribuente affermi che l'amministrazione finanziaria non aveva il potere di liquidare le imposte in base alla dichiarazione D.P.R. n. 600 del 1973 , ex art. 36-bis, atteso che tale deduzione integra un motivo di impugnazione dell'atto impositivo, precluso quando non allegato nel giudizio di primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24.
Non si può introdurre per la prima volta in appello la contestazione del potere dell’amministrazione di procedere alla liquidazione automatizzata: tale contestazione costituisce un motivo d’impugnazione dell’atto da dedurre nel giudizio di primo grado.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
Nella specie, il contribuente dichiara di aver appreso della natura accertativa dell'iscrizione a ruolo sin dalla costituzione erariale di primo grado, sicchè egli avrebbe potuto e dovuto presentare un motivo aggiunto nel termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, in assenza del quale si è formata la preclusione correttamente rilevata dal giudice di appello.
Quando la contestazione emerge nel corso del giudizio di primo grado, il contribuente deve proporre il motivo aggiunto entro il termine perentorio previsto; in mancanza, la questione è preclusa e non può essere recuperata in appello.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, n. 4
I vizi dell'attività del giudice non rilevano per l'interesse astratto alla regolarità della giurisdizione, bensì per l'interesse concreto all'effettività della difesa, e il ricorrente per cassazione ha quindi l'onere di indicare specificamente quale danno concreto gli abbia arrecato la nullità processuale che denuncia.
La denuncia di una nullità processuale richiede l’indicazione del pregiudizio concreto arrecato all’effettiva difesa; la mera invocazione della regolarità formale del procedimento non basta.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6
Nella liquidazione d'imposta su controllo automatizzato, l'instaurazione del contraddittorio prima dell'iscrizione a ruolo è necessaria solo qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ciò che non si verifica ove da questa emerga un semplice errore materiale.
Il contraddittorio preventivo è necessario quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, ma non per un errore materiale chiaramente ricavabile da essa; la Corte precisa inoltre che l’avviso non è obbligatorio nei casi di mero omesso o tardivo versamento.
D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 6
La cartella di pagamento ritualmente emessa all'esito del controllo formale della dichiarazione dei redditi - come quella di specie - può essere motivata col mero richiamo alla dichiarazione stessa, poichè il contribuente è in grado di conoscere gli estremi della pretesa tributaria che si fonda sulla dichiarazione sua propria.
Quando la pretesa deriva dal controllo della dichiarazione presentata dal contribuente, il richiamo alla dichiarazione può soddisfare l’obbligo motivazionale della cartella, se consente di identificare gli elementi della pretesa.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la contestazione della legittimità o del potere sottostante alla liquidazione automatizzata deve essere formulata tempestivamente in primo grado; se il contribuente ne viene a conoscenza durante quel giudizio, deve utilizzare il rimedio del motivo aggiunto entro il termine previsto, altrimenti la questione non è proponibile per la prima volta in appello.
- La mancata instaurazione del contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo non determina di per sé la nullità della cartella emessa a seguito di controllo automatizzato: il contraddittorio è richiesto quando vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione, non in presenza di un semplice errore materiale o di un mero omesso o tardivo versamento.
- Una cartella derivante dal controllo della dichiarazione può essere motivata mediante il richiamo alla dichiarazione del contribuente, quando questa consenta di comprendere gli elementi della pretesa tributaria.
- Per far valere in cassazione una nullità processuale, occorre specificare quale concreto pregiudizio essa abbia prodotto sull’effettività della difesa; non è sufficiente lamentare un’irregolarità in astratto.
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