Cassazione Penale, Sentenza n. 50718/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della continuazione fra due condanne: a) sentenza del G.U.P. del Tribunale di Vicenza del 14/04/2021 (irrevocabile 12/05/2021) per bancarotta fraudolenta; b) sentenza della Corte d'appello di Venezia del 06/05/2021 per reati tributari. Ha dedotto violazione e errata applicazione degli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta criminosa è ravvisabile in un arco temporale 2008-2012 (con ultima consumazione dei reati tributari il 23/07/2012) e che i primi atti di distrazione contestati alla società fallita Falco s.r.l. risalgono al 31/12/2013, riducendo l'intervallo temporale a meno di un anno e mezzo; inoltre ha sostenuto la connettività fra gli atti di distrazione e le società coinvolte nei reati tributari e l'esistenza di un programma di aprire/chiudere società per porre in essere reati fiscali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione tra i reati, ritenendo non provata l'esistenza di un preventivo e unitario disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato elementi fattuali (distanza temporale tra reati, impiego di società distinte) insuscettibili di revisione in questa sede. La Corte ha richiamato la giurisprudenza dominante secondo cui la continuazione richiede l'anticipata e specifica ideazione dei più reati e la prova di tale previsione mediante indici esteriori significativi (unitarietà del contesto, brevità del lasso temporale, analogia del modus operandi, partecipazione costante dei medesimi soggetti, ecc.). Ha altresì sottolineato che la mera coincidenza di finalità o l'abitualità a delinquere non sono sufficienti a fondare la continuazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Invocato dal ricorrente come norma sulla continuazione; la Corte ha richiamato il principio che la continuazione richiede un'anticipata e specifica ideazione di più violazioni e non si può desumere solo dalla presenza di finalità comuni o dall'abitualità delinquenziale
Richiamato dal ricorrente fra le norme violate; dalla motivazione non emerge un'applicazione specifica di questa norma da parte della Corte, che ha però ritenuto infondate le censure di diritto e di motivazione proposte in cassazione
Applicato dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguentemente al rigetto del ricorso
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un "disegno criminoso" unitario e previamente ideato: non basta la mera coincidenza di finalità o l'abitualità a delinquere
- Indici utili per riconoscere la continuazione: brevità del lasso temporale tra i fatti, identità o costante partecipazione dei soggetti, analogia del modus operandi, omogeneità del contesto e del bene giuridico protetto
- Se esistono elementi fattuali oggettivi (es. uso di società separate, significativo intervallo temporale) questi possono escludere la continuazione e tali valutazioni, in sede di cassazione, sono difficilmente rivedibili se non viziate da illegittimità
- La somiglianza di movente/obiettivo tra reati non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione: è necessaria la prova che, al momento del primo reato, i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali
- In fase esecutiva il giudice ha margine di apprezzamento sugli elementi di fatto; il ricorrente deve quindi dimostrare un errore di diritto o un vizio logico nella motivazione per ottenere l'annullamento
- Per una buona strategia difensiva in casi simili occorre documentare collegamenti oggettivi e concreti (flussi finanziari, ruoli ricorrenti, identità di strumenti usati) e dimostrare la contiguità temporale e operativa fra le condotte
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