Cassazione Civile, Ordinanza n. 40765/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da una vicenda immobiliare conclusa con la declaratoria di nullità, per abusi edilizi, di due successivi atti di compravendita di un immobile. L'ultima acquirente, per recuperare un credito restitutorio verso la propria dante causa, promuoveva pignoramento presso terzi nei confronti dei soggetti che avevano avuto rapporti traslativi con la debitrice. I terzi pignorati rendevano dichiarazione negativa e si instaurava il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo ex art. 548 c.p.c. Il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere per transazione tra creditrice e debitrice, dichiarava inammissibile un'eccezione di incompetenza territoriale e una domanda riconvenzionale dei terzi, e li condannava alle spese. In appello, dopo l'interruzione per la morte della debitrice, gli appellanti riassumevano il processo, ma la notifica dapprima non andava a buon fine; il giudice concedeva rinnovo e la notifica veniva eseguita nei confronti di un soggetto indicato come erede, poi risultato non esserlo, e infine verso l'effettivo erede. La Corte d'appello dichiarava però estinto il giudizio per mancata riassunzione entro il termine perentorio. In cassazione i ricorrenti deducevano, con due motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 291, 307 e 161 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe potuto concedere un ulteriore termine dopo la notifica al soggetto non erede e che l'ordinanza che lo aveva fatto era illegittima; 2) violazione degli artt. 291 e 307 c.p.c., assumendo che la notifica al soggetto non erede non fosse inesistente ma solo nulla per collegamento con la de cuius, e quindi fosse sanabile con la successiva notifica all'erede effettivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la pretesa nullità derivava, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti, dal loro comportamento processuale; quindi non poteva essere fatta valere da chi vi aveva dato causa, ai sensi dell'art. 157, comma 3, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, dopo l'interruzione del processo, la riassunzione tempestiva con deposito dell'atto nel termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. rinnova l'editio actionis, mentre i vizi della notifica del ricorso e del decreto ex art. 303 c.p.c. impongono solo la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, se la parte non individua e non evoca correttamente in giudizio il vero erede nel termine assegnato, si perfeziona l'estinzione del giudizio ex artt. 291, comma 3, e 307, comma 3, c.p.c. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di estinzione resa in appello, condannando i ricorrenti alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo dopo dichiarazione negativa del terzo pignorato; costituisce il presupposto del procedimento originario.
La notifica viziata del ricorso per riassunzione e del decreto va rinnovata; se la rinnovazione non avviene validamente, il giudice dichiara l'estinzione. L'inosservanza riguarda la vocatio in ius, non la tempestività del deposito dell'atto.
Richiamato per il decreto che accompagna il ricorso in riassunzione nel processo interrotto.
Il deposito del ricorso per riassunzione nel termine perentorio di tre mesi rinnova l'editio actionis e consente di considerare rispettato il termine di riassunzione.
Combinato con l'art. 291 c.p.c. per fondare la declaratoria di estinzione in caso di mancata valida rinnovazione della notifica nel termine assegnato.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa; preclude ai ricorrenti di far valere un vizio originato dal proprio comportamento processuale.
Richiamato nel primo motivo come norma sulla nullità della sentenza conseguente a vizi del procedimento.
Domanda di condanna per responsabilità aggravata proposta in appello, ma non risulta accolta.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata come fonte dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo riassunto dopo interruzione, il deposito dell'atto di riassunzione nel termine perentorio soddisfa il requisito temporale; i vizi della notifica incidono sulla vocatio in ius e non sulla tempestività della riassunzione, salvo che la rinnovazione ordinata dal giudice non venga eseguita validamente.
- Se, nel termine assegnato per rinnovare la notifica, la parte non individua e non evoca in giudizio il soggetto che abbia effettivamente la legittimazione passiva, la riassunzione resta inefficace e il giudizio si estingue.
- La nullità processuale non può essere invocata dalla parte che abbia causato il vizio con il proprio comportamento processuale.
- La mera notifica a un soggetto non erede non equivale alla corretta evocazione in giudizio del successore; la sanabilità del vizio non esonera dall'onere di individuare tempestivamente il legittimo contraddittore quando il giudice abbia assegnato un termine per la rinnovazione.
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