Cassazione Penale, Sentenza n. 18699/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma dell'affermazione di responsabilità per rapina aggravata, più reati di furto e tentato furto e ricettazione, unificati per continuazione. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e travisamento della prova: critica la valutazione di tabulati telefonici e GPS, la non piena dimostrazione della disponibilità della utenza a lui attribuita, le contraddizioni temporali tra dati GPS/sistema d'allarme e denunce delle persone offese, l'impossibilità di ricondurre oggetti rinvenuti alle abitazioni derubate, nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.). Propone inoltre "motivi nuovi" reiterando le stesse censure e lamentando l'assenza di specifica indicazione degli elementi ostativi all'attribuzione delle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze consistessero in una replica del giudizio di merito (riesame della valutazione delle prove) che non è consentita in sede di legittimità salvo che non sussista mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali. La sentenza di merito e quella di primo grado sono considerate congruamente motivate: la decisione ha valorizzato la convergenza di elementi indiziari quali identificazione dell'autovettura in uso al ricorrente, tabulati telefonici con celle comuni tra utenze del gruppo, contatti tra utenze dei coimputati, spostamenti delle auto dal GPS e coincidenze temporali con i furti. Le discrepanze temporali ritenute dalla difesa sono state giudicate apparenti o marginali alla luce del complesso probatorio. Per effetto dell'inammissibilità, sono inammissibili anche i "motivi nuovi"; la Corte ha inoltre ritenuto irrilevante la sopravvenuta modifica della procedibilità (riforma Cartabia) ai fini dell'impugnazione inammissibile. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La difesa ha invocato la violazione di tale norma lamentando la negazione delle attenuanti generiche senza indicare gli elementi ostativi; la Corte osserva che, pur dovendo motivare il diniego, la contestazione in Cassazione riguardava la valutazione di merito e quindi è inammissibile ove solo riformuli questioni di fatto
Riferimento alla disciplina che limita il ruolo della Corte di Cassazione a giudice della motivazione e non del merito: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella riconsiderazione del compendio probatorio
Norma richiamata in relazione alla modificazione della procedibilità di taluni furti da d'ufficio a querela; la Corte ha affermato che la sopravvenuta improcedibilità per modifica della procedibilità non rileva se il ricorso è inammissibile
Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 (giurisprudenza di legittimità)
Principio giurisprudenziale richiamato: in Cassazione non sono deducibili censure che si risolvano in una diversa valutazione della persuasività o della credibilità delle prove, salvo vizi della motivazione quali la sua mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà
Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018
Precedente richiamato sul punto che l'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità esclude la necessità di dare avviso alla persona offesa per l'esercizio della querela quando è sopravvenuta la modificazione della procedibilità
Massime di principio
- La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non del merito: non è ammesso riproporre in sede di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio che sia, in realtà, una nuova valutazione dei fatti.
- Per essere utile in Cassazione, una censura sulla motivazione deve riguardare la sua mancanza, la sua manifesta illogicità o la sua contraddittorietà su punti essenziali; semplici richieste di diversa valutazione probatoria sono inammissibili.
- Discrepanze temporali limitate tra dati GPS, tabulati telefonici e dichiarazioni delle vittime possono essere ritenute marginali se sussiste un quadro indiziario convergente e coerente (auto collegata all'imputato, contatti telefonici tra utenze del gruppo, coincidenze temporali rilevanti).
- Se il giudice del merito ha richiamato e motivato, anche sinteticamente ma congruamente, le ragioni della decisione richiamando la motivazione del primo grado, la Cassazione tende a dichiarare inammissibile il ricorso che si limiti a criticare la persuasività di quegli argomenti.
- La negazione delle attenuanti generiche deve essere motivata: tuttavia la censura su questo punto in Cassazione è efficace solo se il diniego risulta inspiegabile o manifestamente illogico nella motivazione del giudice del merito.
- La sopravvenuta modifica normativa sulla procedibilità (es. passaggio a perseguibilità a querela) non incide sull'esito di un ricorso inammissibile: l'inammissibilità esclude che si dia rilievo alla nuova causa di improcedibilità.
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