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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32346/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica operante nel ciclismo, con recupero di maggiori imposte dirette, IRAP e IVA per l'anno 2011, sul presupposto della mancanza dei requisiti per usufruire del regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991. I giudici di merito hanno ritenuto che, negli anni controllati, i proventi commerciali e la movimentazione bancaria evidenziassero scostamenti incompatibili con la contabilità esibita, desumendo anche una possibile retrocessione di somme agli sponsor e l'oggettiva non corrispondenza di parte delle operazioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l'omesso e/o errato esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su una ricostruzione illogica e priva di riscontro documentale, in particolare sull'ipotizzata restituzione di importi agli sponsor, e avesse trascurato elementi rilevanti quali l'effettiva operatività dell'associazione e le prestazioni pubblicitarie effettivamente rese risultanti dai contratti di sponsorizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile. Ha affermato che la censura non denunciava l'omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a contestare la valutazione del materiale probatorio e delle deduzioni difensive, chiedendo un riesame del merito non consentito in cassazione. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata era espressione di doppia conforme di merito e che il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni per dimostrarne la diversità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso e/o errato esame di un fatto decisivo e controverso

    Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare la mera valutazione delle prove o delle difese.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua allegazione e la sua decisività.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    L'onere di specifica indicazione e deposito degli atti rilevanti è funzionale all'ammissibilità del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme di merito il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non è proponibile se il ricorrente non indica e confronta le ragioni di fatto delle due decisioni, dimostrandone la diversità.

  • L. n. 398/1991

    È il regime agevolato la cui spettanza è stata negata per il difetto dei requisiti, con conseguente recupero a tassazione delle imposte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la rivalutazione delle prove o la critica alla ricostruzione del merito.
  • L'omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio di motivazione se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Chi deduce il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. deve indicare in modo specifico il fatto storico omesso, il dato da cui esso emerge, la sua deduzione nel processo e la sua decisività.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • La presunzione grave, precisa e concordante può essere valorizzata dal giudice di merito per desumere l'inesistenza parziale di operazioni quando vi sia una significativa discrepanza tra movimentazioni bancarie e documentazione contabile non spiegata dalla parte onerata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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