Cassazione Penale, Ordinanza n. 32421/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, con attenuanti generiche e pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, per un fatto commesso a Marsala il 9 gennaio 2020 e qualificato ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2019. Con l'unico motivo ha censurato, da un lato, la conferma del giudizio di colpevolezza, lamentando in sostanza un erroneo inquadramento del fatto (richiamato in ricorso come art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ma si tratta di un riferimento ritenuto erroneo nel testo) e, dall'altro, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La censura mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e delle conclusioni di merito, sostenendo in sostanza l'insussistenza di una condotta penalmente rilevante. La sentenza impugnata aveva invece ricostruito che l'imputato, al fine di ottenere il reddito di cittadinanza, aveva omesso di comunicare all'ente erogatore la presenza nel nucleo familiare della convivente, percepente reddito nel 2018, nonché dei figli di costei, omissione ritenuta integrante il reato. La Corte territoriale aveva inoltre escluso la tenuità del fatto valorizzando il profitto indebitamente conseguito, pari a euro 797,66.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza, osservando che essa riproponeva questioni già esaminate dai giudici di merito e sollecitava una diversa valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità. Ha reputato logica e adeguata la motivazione della Corte d'appello sia quanto alla responsabilità, fondata sull'omessa comunicazione di dati rilevanti per l'erogazione del reddito di cittadinanza, sia quanto all'esclusione dell'art. 131-bis c.p., giustificata dall'importo non irrisorio del profitto conseguito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019
norma posta a fondamento della condanna per l'omessa comunicazione di dati rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza, con penal rilevanza della condotta omissiva
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il profitto conseguito, pari a euro 797,66, non è stato ritenuto oggettivamente irrisorio
alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie o contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti a quella logicamente motivata dai giudici di merito.
- La condotta di chi, al fine di ottenere un beneficio pubblico, ometta di comunicare all'ente erogatore dati decisivi sulla composizione del nucleo familiare o su circostanze incidenti sul diritto al beneficio può integrare il reato previsto dalla disciplina del reddito di cittadinanza.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando il profitto o vantaggio conseguito non sia di entità irrisoria, dovendosi valorizzare in concreto l'oggettiva consistenza del beneficio indebitamente ottenuto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La mera riproposizione di censure già disattese in appello, senza evidenziare vizi di legittimità della motivazione, conduce all'inammissibilità del ricorso.
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