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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 6916/2021 del 11/03/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva annullato il licenziamento intimato da Nobel S.r.l. del 25/02/2015 per giustificato motivo oggettivo, disponendo la reintegra del lavoratore e il risarcimento pari a 12 mensilità. La società deduceva che il licenziamento era legittimo in quanto determinato dalla chiusura del cantiere di Pescara e da una crisi aziendale comprovata dalla procedura di concordato preventivo, che avrebbe imposto un riassetto organizzativo e l'impossibilità di ricollocare i dipendenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la documentazione (anche la procedura di concordato), ma avesse motivatamente escluso che la chiusura del singolo cantiere costituisse prova della soppressione della postazione del lavoratore, dato che il lavoratore era stato assunto nell'organico permanente e nominato "procuratore speciale" senza limite al solo cantiere di Pescara. Inoltre la Cassazione ha censurato come inammissibile l'introduzione, in sede di ricorso, di nuovi fatti non considerati dalla sentenza impugnata (presunto licenziamento di "tutte le unità"). Il ricorso è quindi respinto e la sentenza di merito, che disponeva la reintegra e il risarcimento, resta efficace. La ricorrente è condannata alle spese di giudizio e ad ulteriori oneri contributivi.

Norme richiamate

  • art. 18, legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), quarto comma, come novellato dalla legge n. 92/2012

    La tutela reintegratoria si applica quando manca il nesso causale tra la soppressione della postazione e il licenziamento; il datore deve provare l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili.

  • art. 3, legge n. 604/1966

    Norma sulla giustificazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; la Corte ha valutato l'adeguatezza della motivazione del datore e la prova della soppressione effettiva del posto.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

    Richiamati come criteri di ammissibilità del ricorso per violazione di legge e per omesso esame di fatto decisivo; la Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure perché la Corte d'appello aveva considerato ma ritenuto non decisiva la procedura di concordato e perché l'introduzione di nuovi fatti in Cassazione è vietata.

  • art. 366, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    Richiesto dagli oneri di specifica censura della ratio decidendi: la mancata specifica contestazione della motivazione impugnata rende la doglianza inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese di giudizio (percentuali per onorari e spese forfettarie).

  • Cass. nn. 22417/2009 e 1008/2003 (giurisprudenza richiamata)

    Principio giurisprudenziale secondo cui l'ultimazione delle opere/chiusura di un cantiere non è di per sé idonea a giustificare il licenziamento, salvo che il datore dimostri l'impossibilità di utilizzare i lavoratori in altre mansioni compatibili alla luce della struttura aziendale e della dislocazione dei cantieri.

Massime di principio

  • La chiusura di un singolo cantiere non giustifica automaticamente un licenziamento per giustificato motivo oggettivo se il lavoratore è parte dell'organico permanente e non è stato assunto per uno specifico, esclusivo cantiere.
  • Spetta al datore di lavoro dimostrare il nesso causale tra la soppressione della postazione e il licenziamento, compresa l'effettiva impossibilità di ricollocare il lavoratore in mansioni compatibili.
  • La mera esistenza di una procedura concorsuale o di concordato preventivo non è sufficiente di per sé a legittimare licenziamenti collettivi; va dimostrato che l'attività aziendale è cessata o che non è possibile il repêchage.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non si possono introdurre nuovi fatti o far valere circostanze non prese in considerazione nella decisione impugnata: tali nuovi argomenti sono inammissibili.
  • Le doglianze generiche sulla violazione di legge o non specificamente circostanziate rispetto alla ratio decidendi sono destinate all'inammissibilità.

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